Art. 5. 1. Dopo l'art. 16 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, e' inserito l'art. 16- bis: "Art. 16-bis. - 1. I preparati per acqua da tavola sono costituiti da sostanze basiche (carbonato e carbonato acido di sodio e di potassio) e da sostanze acide (E 334 acido tartarico e 296 acido malico) e devono essere posti in commercio in confezioni chiuse all'origine ed etichettati in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, comma 3. La quantita' di acido tartarico presente in una dose di polvere per la preparazione di un litro di acqua da tavola non deve essere superiore a 700 mg. 2. I preparati in polvere e granulari per la preparazione estemporanea di bevande effervescenti possono essere ottenuti dalla miscela di zuccheri con sostanze acide: acido citrico, acido malico ed acido tartarico; con sostanze basiche: bicarbonato di sodio e citrato di sodio; con l'eventuale aggiunta di aromi. La quantita' di acido tartarico non puo' essere superiore al 5%. 3. I preparati di cui al comma 2 devono essere posti in commercio in confezioni chiuse all'origine, etichettati in conformita' a quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e devono riportare in etichetta le istruzioni per l'uso. 4. I lieviti chimici o polveri lievitanti di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, ora denominati agenti lievitanti, devono essere etichettati in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 31 marzo 1965. 5. L'acido malico deve possedere i requisiti specifici e generali di purezza riportati al successivo art. 6".
Nota all'art. 5: - L'art. 16 del D.M. 31 marzo 1965 disciplina, fra l'altro, i lieviti chimici destinati ad uso familiare.