Art. 5.
  1. Dopo l'art. 16  del  decreto  ministeriale  31  marzo  1965,  e'
inserito l'art. 16- bis:
  "Art.  16-bis. - 1. I preparati per acqua da tavola sono costituiti
da sostanze basiche (carbonato  e  carbonato  acido  di  sodio  e  di
potassio)  e  da  sostanze  acide  (E 334 acido tartarico e 296 acido
malico) e devono essere  posti  in  commercio  in  confezioni  chiuse
all'origine ed etichettati in conformita' a quanto previsto dall'art.
8,  comma  3. La quantita' di acido tartarico presente in una dose di
polvere per la preparazione di un litro di acqua da tavola  non  deve
essere superiore a 700 mg.
   2.  I  preparati  in  polvere  e  granulari  per  la  preparazione
estemporanea di bevande effervescenti possono essere  ottenuti  dalla
miscela  di  zuccheri con sostanze acide: acido citrico, acido malico
ed acido tartarico; con sostanze  basiche:  bicarbonato  di  sodio  e
citrato  di sodio; con l'eventuale aggiunta di aromi. La quantita' di
acido tartarico non puo' essere superiore al 5%.
   3. I preparati di cui al comma 2 devono essere posti in  commercio
in confezioni chiuse all'origine, etichettati in conformita' a quanto
disposto  dal  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e devono
riportare in etichetta le istruzioni per l'uso.
   4. I lieviti chimici o polveri lievitanti di cui all'art.  16  del
decreto ministeriale 31 marzo 1965, ora denominati agenti lievitanti,
devono  essere etichettati in conformita' a quanto previsto dall'art.
8, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 31 marzo 1965.
   5. L'acido malico deve possedere i requisiti specifici e  generali
di purezza riportati al successivo art. 6".
 
          Nota all'art. 5:
             -  L'art.  16  del  D.M.  31  marzo 1965 disciplina, fra
          l'altro, i lieviti chimici destinati ad uso familiare.