Art. 6. 1. L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato per ultimo con il decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, ora allegato I, e' modificato come segue: a) Titolo I A - ANTIMICROBICI. Alle voci "E 200 acido sorbico, E 201 sodio sorbato, E 202 potassio sorbato, E 203 calcio sorbato": i) la dizione "preparazioni a base di frutta, purea, marmellata e succhi di frutta destinate ad essere utilizzate per lo yogurt alla frutta 0,2% e purche' il contenuto nel prodotto finito non superi 0,02%" e' sostituita dalla seguente: "Preparazioni a base di frutta, purea, marmellata e succhi di frutta destinate ad essere utilizzate nello yogurt, nei latti fermentati e nelle preparazioni lattee speciali, 0,2% e purche' il contenuto nel prodotto finito non superi 0,02%"; ii) sono aggiunti i seguenti casi d'impiego: "Prodotti da forno tipo piada, limitatamente a quelli di produzione industriale, 2000 mg/kg"; "Impasti di carni, tipo pate', 1000 mg/kg. (Il prodotto deve essere commercializzato in confezione sigillata e riportare in etichetta la dizione: 'da conservare a temperatura non superiore a 5 C'. Nel caso in cui il prodotto sia guarnito di gelatina la dose d'impiego va riferita anche alla gelatina presente)". b) Titolo I C - ANTIOSSIDANTI. Alle voci "E 300 acido L-ascorbico ed E 301 sodio L-ascorbato" e' incluso il seguente caso d'impiego: "Preparati in polvere per la ricostituzione di bevande istantanee di te' o a base di te', alla dose dello 0,05% (calcolato sul prodotto ricostituito pronto per il consumo)". Alla voce "E 334 acido tartarico" e' inserito il seguente caso d'impiego: "Prodotti dolciari, 0,2%". Alle voci "E 335 tartrati di sodio, E 336 tartrati di potassio ed E 337 tartrato doppio di sodio e potassio" la dose d'impiego per "Caramelle, pastigliaggi, chewing-gum e fruttini colati" gia' prevista "S.B.T.I." e' fissata pari a "0,5%". c) Titolo II A - STABILIZZANTI, ADDENSANTI E GELIFICANTI. Alle voci "E 406 agar-agar ed E 410 farina di semi di carrube" sono inseriti i seguenti casi d'impiego: i) "Conserve di carne con vegetali, in recipienti ermeticamente chiusi, alla dose dell'1% e dello 0,5%, rispettivamente"; ii) "Conserve di pesce, di crostacei e di molluschi con o senza vegetali, in recipienti ermeticamente chiusi, alla dose dell'1% e dello 0,5%, rispettivamente". Alle voci "E 406 agar-agar, E 410 farina di semi di carrube ed E 412 farina di semi di guar" e' incluso il seguente caso d'impiego: "Uova sode, 5% (riferito all'albume)". (Trattasi di prodotto formellato ottenuto da tuorlo ed albume d'uovo. Il prodotto deve essere confezionato sottovuoto ed in etichetta deve essere riportata la dizione: 'Da conservare a temperatura non superiore a 5 C e da non vendersi allo stato sfuso'.)". Alla voce "E 415 Gomma xantano" e' inserito il seguente caso d'impiego: "Bevande a base di succo di frutta contenenti latte di cocco, 5 g/l". Alla voce "E 422 glicerolo" e' inserito il seguente caso d'impiego: "Preparati per gelati (limitatamente a quelli destinati ad uso familiare), 1%". I requisiti di purezza specifici dell'additivo "E 407 Carragenine" sono modificati come segue: "Il punto relativo alle ceneri insolubili in acido solforico all'1% (v/v) e' sostituito dal punto che segue: Ceneri insolubili nell'acido Non oltre l'1% rispetto (insolubili in acido clori- al peso secco drico al10% v/v) Materie insolubili nell'acido Non oltre il 2% rispetto (insolubili in acido solfo- al peso secco rico all'1% v/v) I requisiti di purezza specifici dell'additivo "E 466 carbossimetilcellulosa" sono modificati come segue: "il punto relativo al peso molecolare e' sostituito dal seguente: piu' elevato di 17.000 circa (grado di polimerizzazione circa 100)". d) Titolo II B - EMULSIONANTI. Alla voce "E 322 Lecitine" e' incluso il seguente caso d'impiego: "Prodotti da forno, 1,5% (limitatamente a fette biscottate, crackers e prodotti tipo galletta)". Alla voce "E 472", la dizione "Si puo' impiegare solamente la miscela di E 472 a), d), e) ed f)" prevista per l'impiego degli additivi suddetti nel pane speciale con aggiunta di grassi o di latte e nei grissini senza aggiunta di grassi e' sostituita dalla seguente: "Limitatamente agli additivi E 472 a), d), e) ed f)". Alla voce "E 473 sucresteri" i requisiti di purezza specifici sono modificati come segue: i) l'ultima frase del punto relativo alla descrizione chimica e' sostituita dalla frase seguente: "Nella loro preparazione non possono essere impiegati solventi organici diversi dal dimetilsolfossido, dalla dimetilformammide, dall'acetato di etile, dall'isopropanolo e dall'isobutanolo"; ii) dopo il punto relativo alle ceneri solfatate, e' aggiunto il punto seguente: "Tenore del dimetilsolfos- Non oltre 2 mg/kg"; sido iii) dopo il punto relativo al tenore di metanolo, e' aggiunto il punto seguente: "Tenore di isobutanolo Non oltre 10 mg/kg". e) Titolo VI - AGENTI DI RIVESTIMENTO. i) Alla voce "Cera carnauba" e' inserito il seguente caso d'impiego: "Mele, secondo buona tecnica industriale". ii) Alla voce "Gomma lacca" e' inserito il seguente caso d'impiego: "Uova sode con guscio. (L'applicazione deve essere effettuata usando una soluzione al 25% di gomma lacca in alcool etilico alimentare)". f) Titolo VII - ACIDIFICANTI. Alla voce "E 330 acido citrico" sono inclusi i seguenti casi d'impiego: i) preparati in polvere per la ricostituzione di bevande istantanee di te' o a base di te', secondo buona tecnica industriale; ii) "Uova sode 0,35% (riferito al tuorlo)" (trattasi di prodotto formellato ottenuto da tuorlo ed albume d'uovo. Il prodotto deve essere confezionato sottovuoto ed in etichetta deve essere riportata la dizione: "da conservare a temperatura non superiore a 5 C e da non vendersi allo stato sfuso"). Alla voce "E 334 acido tartarico": i) e' aggiunto il seguente caso d'impiego: "Preparati in polvere per la ricostituzione di bevande istantanee di te' o a base di te', 700 mg/l"; ii) le dizioni "Gelati, nettari e succhi di ortaggi, prodotti dolciari, salse e sciroppi, secondo buona tecnica industriale" sono sostituite dalle seguenti: "Gelati (limitatamente ai gelati di frutta), nettari e succhi di ortaggi e prodotti dolciari, 0,2%; salse, sciroppi di frutta, caramelle e fruttini colati 0,5%; pastigliaggi, confetti e chewing-gum 1%; caramelle frizzanti e pastigliaggi confettati 2%; biscotti a pasta frolla e merendine a pasta frolla 0,4% (puo' essere impiegato anche E 337); iii) la dizione "bevande analcooliche gassate e non gassate, 2 g/l" e' sostituita dalla seguente: "bevande analcooliche gassate e non gassate, 700 mg/l". g) Titolo VIII - ANTIAGGLOMERANTI. Alla voce "Ferrocianuro di sodio e ferrocianuro di potassio: sale da tavola 10 mg/kg" e' aggiunta la seguente specificazione "espressi come ione ferrocianuro". h) Titolo XIII - VARI. Per la voce "Lisozima cloridrato" e' consentito anche l'impiego sotto forma liquida, alla dose di 0,08 ml/l di latte. I requisiti specifici e generali di purezza del "lisozima cloridrato e lattato", previsti dal decreto ministeriale 1 agosto 1983, sono sostituiti dai seguenti: "Lisozima cloridrato e lisozima lattato" Prodotto liquido (*) Prodotto in polvere - - Concentrazione Non inferiore al 20% Non inferiore al 90% Attivita': a) met. turbime- trico Non inferiore a 4000 Non inferiore a U/ml 10000 U/mg proteina b) metodo diffu- sione - Non inferiore a 950 mcg/mg di lisozima HCl standard calco- lato su prodotto secco Azoto totale 3,5% + 0,5 17,3% + 0,5 Umidita' (Karl Fisher) - Non piu' del 6% Ceneri Non piu' dello 0,15% Non piu' dell'1,5% Metalli pesanti Non piu' di 10 ppm Non piu' di 10 ppm Pb e As Non piu' di 1 ppm Non piu' di 1 ppm Carica batterica (minore) 5 x 10 5 x 10 tot. (Elevato al Cubo) (Elevato a quattro) c.f. u/ml c.f. u/g Coliformi (minore) 30 microrg./ml 30 microrg./ml Salmonelle Assenti in 25 g Assenti in 25 g --------------- (*) Limitatamente al lisozima cloridrato. i) E' incluso il seguente "Titolo XIV - Correttori di acidita'". E 260 Acido acetico - Bevande alcooliche, con titolo S.B.T.I. E 270 Acido lattico alcolometrico superiore ad 1,2% E 325 Sodio lattato vol, con esclusione di birra, E 326 Potassio lattato sidro e vino (*) E 327 Calcio lattato - Alimenti vegetali o a base di " E 330 Acido citrico vegetali, frutta e ortaggi, E 331 Citrati di sodio conservati e/o comunque preparati E 332 Citrati di potas- - Bevande a base di siero di latte " sio E 333 Citrati di calcio - Bevande alcooliche, con titolo S.B.T.I. alcolometrico superiore ad 1,2% vol, con esclusione di birra, sidro e vino (1) (*) - Condimenti " - Confetture extra, confetture, gelatine extra, gelatine, marmellate e crema di marroni (2) " - Conserve miste " - Conserve e semiconserve ittiche " - Dati per brodo e condimento " - Estratti per brodo " - Focacce, pizze e torte salate " - Formaggi fusi " - Margarina e grassi emulsionati " - Minestre preparate " - Paste alimentari fresche e/o farcite " - Pastelle per panatura " - Preparati e/o precucinati " - Preparati per brodo e condimento " - Prodotti a base di carne " - Prodotti lattiero-caseari " - Salse " --------------- (1) Limitatamente ad E 330 ed E 331. (2) Limitatamente ad E 260, E 325, E 327, E 330, E 331 ed E 333. (*) Sono fatte salve per gli additivi E 330 acido citrico, E 334 acido tartarico ed E 336 tartrati di potassio, le disposizioni che figurano nell'allegato VI del regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987. E 334 Acido tartarico - Alimenti vegetali o a base di E 335 Tartrati di sodio vegetali, frutta e ortaggi, E 336 Tartrati di potassio conservati e/o comunque E 337 Tartrato doppio preparati, 0,5% di sodio e potassio - Bevande alcooliche, con titolo alcolometrico superiore ad 1,2% vol, con esclusione di birra, sidro e vino 0,15% (1) (*) - Confetture extra, confetture gelatine extra, gelatine, marmellate e crema di marroni, S.B.T.I. (2) - Conserve miste, 0,5% - Focacce, pizze e torte salate, 0,5% - Margarina e grassi emulsionati, 0,5% - Pastelle per panatura, 0,5% - Piatti preparati e/o precucinati, 0,5% - Salse e condimenti, 0,5% --------------- (1) Limitatamente ad E 334, E 335 ed E 336. (2) Limitatamente ad E 334 ed E 335. E 338 Acido ortofosforico - Bevande alcooliche, con titolo E 339 Ortofosfati di alcolometrico superiore a 1,2% sodio vol, con esclusione di birra, E 340 Ortofosfati di sidro e vino 0,015% potassio (per E 338) e 0,1% E 341 Ortofosfati di (per E 340) calcio - Conserve vegetali e miste, 0,7% - Preparazioni di frutta e/o ortaggi, 0,7% - Piatti preparati e/o precucinati, 0,7% - Salse e condimenti, 0,5% 575 Glucone-delta-lat - Bevande a base di siero di S.B.T.I. tone latte - Condimenti " - Conserve e semiconserve it- " tiche - Conserve vegetali e miste " - Paste fresche farcite " - Piatti preparati e/o precu- " cinati - Preparazioni di frutta e/o " ortaggi - Prodotti a base di carne " - Prodotti lattiero-caseari " - Salse " - Sughi " 507 Acido cloridrico - Condimenti S.B.T.I. - Preparazioni alimentari a " base di vegetali - Salse 500 i) Carbonato di sodio - Bevande alcooliche, con titolo S.B.T.I. ii) Carbonato acido di alcolometrico superiore a 1,2% sodio vol, con esclusione di birra, 501 i) Carbonato di potassio sidro e vino (limitatamente ai ii) Carbonato acido di sali di sodio) potassio - Condimenti - Conserve e semiconserve " ittiche - Conserve vegetali e miste " - Piatti pronti e/o precucinati " - Preparazioni di frutta e/o " ortaggi - Prodotti a base di carne " - Salse " 524 Idrossido di sodio - Salse S.B.T.I. 525 Idrossido di potassio 526 Idrossido di calcio l) Amidi modificati: 1) Nella parte II dell'allegato del decreto ministeriale 3 maggio 1971 sono apportate le seguenti modificazioni: i) alla voce "fosfato di diamido" e' incluso il seguente caso d'impiego: "uova sode, 0,5% (riferito all'albume)". (Trattasi di prodotto formellato ottenuto da tuorlo e albume d'uovo. Il prodotto deve essere confezionato sottovuoto ed in etichetta deve essere riportata la dizione: "da conservare a temperatura non superiore a 5 C e da non vendersi sfuso"); ii) alla voce "amido acetilato a reticolazione adipica" la dose di impiego prevista pari al 2% per la "crema per pasticceria" e' fissata "secondo buona tecnica industriale". m) Requisiti specifici di purezza dell'acido DL malico: Descrizione chimica: acido idrossisuccininico C4H6O5. Aspetto: polvere cristallina bianca o quasi bianca oppure granuli aventi sapore acido. Tenore: non meno del 99% di C4H6O5. Intervallo di fusione: 127 C - 132 C. Acido fumarico: non piu' dell'1,0%. Acido maleico: non piu' dello 0,5%. Ceneri solfatate: non piu' dello 0,1.% Non deve contenere: Arsenico: piu' di 3 mg/kg. Piombo: piu' di 10 mg/kg. Metalli pesanti: piu' di 20 mg/kg.
Nota all'art. 6: - Il D.M. 3 maggio 1971 disciplina l'impiego degli amidi modificati.