Art. 7.
  1. Sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16, ultimo comma,
del  decreto  ministeriale  31  marzo  1965  nonche'  il  titolo   IV
dell'elenco allegato al decreto sopracitato.
 
          Note all'art. 7:
             - Gli articoli 9, 10, 11, 12 e l'allegato IV del D.M. 31
          marzo 1965 disciplinano l'impiego di aromi.
             -  L'art. 13 del D.M. 31 marzo 1965 disciplina l'impiego
          delle  sostanze  che  possano  essere  utilizzate,  qualora
          richiesto  dalla  razionale tecnologia, per l'aggiustamento
          del pH.