Art. 7. 1. Sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16, ultimo comma, del decreto ministeriale 31 marzo 1965 nonche' il titolo IV dell'elenco allegato al decreto sopracitato.
Note all'art. 7: - Gli articoli 9, 10, 11, 12 e l'allegato IV del D.M. 31 marzo 1965 disciplinano l'impiego di aromi. - L'art. 13 del D.M. 31 marzo 1965 disciplina l'impiego delle sostanze che possano essere utilizzate, qualora richiesto dalla razionale tecnologia, per l'aggiustamento del pH.