Art. 6. 
  1. Dopo l'articolo 8 della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 8-bis. - 1. Tutte le nascite  o  riproduzioni  in  cattivita'
degli  esemplari  appartenenti  a  specie  incluse  nell'allegato  A,
appendici I, II e III, nonche' nell'allegato C,  parte  1  e  2,  del
regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del  3  dicembre  1982,  e
successive  modificazioni,  devono  essere  denunciate,  entro  dieci
giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle  foreste  -
Direzione generale  per  l'economia  montana  e  foreste  -  Servizio
certificazione CITES, il quale ha facolta' di  verificare  presso  il
denunciante l'esistenza dei genitori e si puo'  avvalere  di  analisi
genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori
e la prole. Per tali esemplari, il predetto  servizio  rilascera'  al
denunciante un certificato conforme all'articolo 22  del  regolamento
(CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983".