Art. 6. 1. Dopo l'articolo 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' inserito il seguente: "Art. 8-bis. - 1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattivita' degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I, II e III, nonche' nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate, entro dieci giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste - Servizio certificazione CITES, il quale ha facolta' di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si puo' avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascera' al denunciante un certificato conforme all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983".