Art. 2. 1. I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, di cui all'art. 1, lettere a) e b), dotate di personalita' giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'associazione nazionale a cio' preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui al comma 1 in difformita' delle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.