Art. 2. 
  1. I libri genealogici ed i  registri  anagrafici  sono  istituiti,
previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di  specie  o  di
razza, di cui all'art. 1, lettere a) e  b),  dotate  di  personalita'
giuridica ed in possesso dei requisiti  stabiliti  con  provvedimento
del  Ministro  dell'agricoltura  e   delle   foreste.   Detti   libri
genealogici  e  registri  anagrafici  sono  tenuti  dalle  menzionate
associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi
con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   responsabile
dell'associazione nazionale a cio' preposto che  custodisce  i  libri
genealogici ed i registri anagrafici di cui al comma 1 in difformita'
delle prescrizioni contenute negli appositi  disciplinari  e'  punito
con la sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  L.
5.000.000 a L. 30.000.000.