Art. 3.
  1. I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, originari dei
Paesi  membri  della  Comunita'  economica europea, sono ammessi alla
riproduzione, sia in  fecondazione  naturale  che  per  inseminazione
artificiale,   purche'  in  possesso  dei  requisiti  genealogici  ed
attitudinali disciplinati dalla normativa  comunitaria.  Alle  stesse
condizioni  e'  altresi'  ammesso l'impiego di materiale seminale, di
ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.
  2. I soggetti delle specie e razze di cui all'art.  1,  provenienti
da  Paesi  terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione
naturale che per inseminazione artificiale,  alle  stesse  condizioni
stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze,
purche'  in  possesso  dei  requisiti  genealogici  ed  attitudinali,
stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste.
Alle  stesse  condizioni  e'  altresi' ammesso l'impiego di materiale
seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da  animali  originari  di
detti  Paesi.  Non  sono ammesse condizioni piu' favorevoli di quelle
riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.
  3. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  ammette  alla
riproduzione  animali  in violazione delle prescrizioni contenute nei
commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.