Art. 4.
  1.  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  su  parere
dell'Istituto sperimentale per la zootecnia, puo' autorizzare,  anche
in  deroga  a quanto stabilito nell'art. 1, comma 1, lettera c) e nei
libri  genealogici  o  nei  registri  anagrafici  ad  essi  relativi,
l'impiego  di  riproduttori  e di materiale di riproduzione a fini di
ricerca e di sperimentazione.