Art. 5.
  1.  E'  consentita  la  commercializzazione  di animali di razza di
origine nazionale e comunitaria, nonche' dello sperma, degli ovuli  e
degli   embrioni  dei  medesimi,  esclusivamente  con  riferimento  a
soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di  cui
al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettere a) e b), e che risultino
accompagnati  da  apposita  certificazione  genealogica,   rilasciata
dall'associazione  degli  allevatori  che  detiene  il relativo libro
genealogico o il registro anagrafico.
  2. E' ammessa, altresi', la commercializzazione di animali di razza
originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste abbia con proprio provvedimento  accertato  l'esistenza
di  una  normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse
condizioni e' ammessa  la  commercializzazione  dello  sperma,  degli
ovuli  e  degli  embrioni provenienti dai detti animali originari dei
Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni piu'  favorevoli  di  quelle
riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.
  3.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque commercializza
gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni
ivi contenute e' punito con la sanzione amministrativa del  pagamento
di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.