Art. 6. 
  1. I disciplinari di cui all'art. 2 attualmente vigenti in  materia
di  istituzione  e  tenuta  dei  libri  genealogici  e  dei  registri
anagrafici, sono modificati in conformita' alla normativa comunitaria
ed alle disposizioni di cui al presente decreto. 
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  si
provvedera' al recepimento  della  normativa  tecnica  emanata  dalla
Comunita'  economica  europea   in   applicazione   della   direttiva
91/174/CEE. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992 
                              SCALFARO 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  COSTA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  COLOMBO, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
                                  Visto, il Guardasigilli: MARTELLI