Art. 6. 1. I disciplinari di cui all'art. 2 attualmente vigenti in materia di istituzione e tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, sono modificati in conformita' alla normativa comunitaria ed alle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste si provvedera' al recepimento della normativa tecnica emanata dalla Comunita' economica europea in applicazione della direttiva 91/174/CEE. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie COLOMBO, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI