Art. 10. 
Procedura di autorizzazione alle imprese  importatrici  di  molluschi
                     bivalvi vivi da Paesi terzi 
  1. Le imprese che intendano importare molluschi bivalvi vivi  dalle
aree marine riconosciute idonee ai sensi dell'art. 9  sono  tenute  a
presentare i seguenti documenti: 
    a)  la  documentazione  comprovante   la   disponibilita'   delle
strutture  necessarie  alla  depurazione  o  alla  stabulazione   dei
molluschi bivalvi e del laboratorio di cui all'art. 5, comma 4; 
    b) la documentazione comprovante la disponibilita'  di  personale
qualificato  per  lo  svolgimento  dell'attivita'   per   cui   viene
presentata l'istanza; 
    c)  il  certificato  di  iscrizione  alla  Camera  di   commercio
industria artigianato ed agricoltura territorialmente competente. 
  2. Entro novanta giorni dalla  ricezione  dell'istanza  di  cui  al
comma 1 il Ministro della sanita'  puo'  rilasciare  l'autorizzazione
alla importazione di molluschi provenienti da Paesi terzi. 
  3. Le autorizzazioni all'importazione  di  molluschi  bivalvi  vivi
destinati agli stabilimenti per la conservazione in scatola od  altri
recipienti previa  sterilizzazione,  ovvero  a  stabilimenti  per  la
surgelazione  di  molluschi   bivalvi   cotti   o   di   preparazioni
gastronomiche precotte, rilasciate ai  sensi  della  legge  2  maggio
1977, n. 192, mantengono la loro efficacia nel rispetto  delle  norme
previste dal presente decreto. 
  4.  Le  autorizzazioni  alla  importazione  di  molluschi   bivalvi
rilasciate ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio  1977,  n.  192
decadono 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.