Art. 10. Procedura di autorizzazione alle imprese importatrici di molluschi bivalvi vivi da Paesi terzi 1. Le imprese che intendano importare molluschi bivalvi vivi dalle aree marine riconosciute idonee ai sensi dell'art. 9 sono tenute a presentare i seguenti documenti: a) la documentazione comprovante la disponibilita' delle strutture necessarie alla depurazione o alla stabulazione dei molluschi bivalvi e del laboratorio di cui all'art. 5, comma 4; b) la documentazione comprovante la disponibilita' di personale qualificato per lo svolgimento dell'attivita' per cui viene presentata l'istanza; c) il certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competente. 2. Entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1 il Ministro della sanita' puo' rilasciare l'autorizzazione alla importazione di molluschi provenienti da Paesi terzi. 3. Le autorizzazioni all'importazione di molluschi bivalvi vivi destinati agli stabilimenti per la conservazione in scatola od altri recipienti previa sterilizzazione, ovvero a stabilimenti per la surgelazione di molluschi bivalvi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte, rilasciate ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192, mantengono la loro efficacia nel rispetto delle norme previste dal presente decreto. 4. Le autorizzazioni alla importazione di molluschi bivalvi rilasciate ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192 decadono 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.