Art. 11. 
Norme per la  destinazione  al  consumo  di  molluschi  bivalvi  vivi
                     provenienti da Paesi terzi 
 1. Le partite di molluschi bivalvi vivi provenienti da  Paesi  terzi
vengono destinate  al  consumo  umano  solo  se  sono  soddisfatti  i
requisiti di cui all'allegato A. 
  2. Le partite di cui al comma 1 in fase di importazione vengono: 
    a) sottoposte a prelievo  di  campioni,  da  parte  degli  uffici
veterinari di confine, per gli  esami  diretti  all'accertamento  dei
requisiti igienico-sanitari; 
    b) inviate in vincolo sanitario presso un centro  di  depurazione
riconosciuto, per un trattamento di almeno 48 ore, o presso una  zona
di stabulazione riconosciuta; 
  3.  Gli  accertamenti  microbiologici  e   biotossicologici,   sono
effettuati sistematicamente su tutte le partite. 
  4. Gli accertamenti per la determinazione dei contaminanti  chimici
e della radioattivita' sono effettuati a sondaggio. 
  5. Qualora dagli accertamenti effettuati all'atto dell'importazione
risulti che il livello di coliformi fecali non supera 6.000  per  100
grammi di polpa e che le biotossine algali sono conformi  ai  livelli
previsti dall'allegato A, le partite che  siano  state  sottoposte  a
trattamento della durata  minima  di  48  ore  presso  un  centro  di
depurazione si  intendono  conformi  ai  requisiti  microbiologici  e
biotossicologici previsti dall'allegato A. 
  6. Qualora dagli accertamenti effettuati all'atto dell'importazione
risulti che i molluschi bivalvi possiedano un  livello  di  coliformi
fecali compreso tra 6.000 e  60.000  per  100  grammi  di  polpa,  la
partita puo' essere destinata al consumo umano nei seguenti casi: 
    a) previa stabulazione, per un periodo di tempo non  inferiore  a
due mesi, eventualmente seguita da trattamento di depurazione  presso
un impianto riconosciuto ai sensi del presente decreto, a  condizione
che da  ulteriori  accertamenti  analitici,  effettuati  prima  della
immissione in  commercio,  risulti  che  i  molluschi  soddisfano  ai
requisiti previsti dall'allegato A; 
    b) previo trattamento di sterilizzazione in stabilimenti  per  la
conservazione in scatola o  in  altri  recipienti,  o  di  cottura  e
surgelazione in stabilimenti per la surgelazione dei molluschi  cotti
o di preparazioni gastronomiche precotte. 
  7. Qualora i molluschi bivalvi possiedano un livello  di  coliformi
fecali superiore a 60.000 per 100 grammi di polpa, o  un  livello  di
biotossine algali superiore a quello  previsto  dall'allegato  A,  la
partita deve essere distrutta, a  spese  dell'importatore,  sotto  il
controllo dell'Unita' sanitaria locale competente.