Art. 11. Norme per la destinazione al consumo di molluschi bivalvi vivi provenienti da Paesi terzi 1. Le partite di molluschi bivalvi vivi provenienti da Paesi terzi vengono destinate al consumo umano solo se sono soddisfatti i requisiti di cui all'allegato A. 2. Le partite di cui al comma 1 in fase di importazione vengono: a) sottoposte a prelievo di campioni, da parte degli uffici veterinari di confine, per gli esami diretti all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari; b) inviate in vincolo sanitario presso un centro di depurazione riconosciuto, per un trattamento di almeno 48 ore, o presso una zona di stabulazione riconosciuta; 3. Gli accertamenti microbiologici e biotossicologici, sono effettuati sistematicamente su tutte le partite. 4. Gli accertamenti per la determinazione dei contaminanti chimici e della radioattivita' sono effettuati a sondaggio. 5. Qualora dagli accertamenti effettuati all'atto dell'importazione risulti che il livello di coliformi fecali non supera 6.000 per 100 grammi di polpa e che le biotossine algali sono conformi ai livelli previsti dall'allegato A, le partite che siano state sottoposte a trattamento della durata minima di 48 ore presso un centro di depurazione si intendono conformi ai requisiti microbiologici e biotossicologici previsti dall'allegato A. 6. Qualora dagli accertamenti effettuati all'atto dell'importazione risulti che i molluschi bivalvi possiedano un livello di coliformi fecali compreso tra 6.000 e 60.000 per 100 grammi di polpa, la partita puo' essere destinata al consumo umano nei seguenti casi: a) previa stabulazione, per un periodo di tempo non inferiore a due mesi, eventualmente seguita da trattamento di depurazione presso un impianto riconosciuto ai sensi del presente decreto, a condizione che da ulteriori accertamenti analitici, effettuati prima della immissione in commercio, risulti che i molluschi soddisfano ai requisiti previsti dall'allegato A; b) previo trattamento di sterilizzazione in stabilimenti per la conservazione in scatola o in altri recipienti, o di cottura e surgelazione in stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte. 7. Qualora i molluschi bivalvi possiedano un livello di coliformi fecali superiore a 60.000 per 100 grammi di polpa, o un livello di biotossine algali superiore a quello previsto dall'allegato A, la partita deve essere distrutta, a spese dell'importatore, sotto il controllo dell'Unita' sanitaria locale competente.