Art. 12. 
Molluschi  bivalvi  di  origine  comunitaria  non  muniti  del  bollo
                              sanitario 
  1. Le partite di molluschi bivalvi di origine comunitaria destinate
al consumo umano diretto  non  munite  del  bollo  sanitario  di  cui
all'art. 8 sono sequestrate e distrutte a spese del destinatario.