Art. 13. 
    Controlli da parte della Commissione delle Comunita' Europee 
  1. Gli esperti della  Commissione  delle  Comunita'  Europee  hanno
facolta' di svolgere controlli, in  particolare  presso  le  zone  di
produzione  e  di  stabulazione  ed  i  centri  di  spedizione  e  di
depurazione in possesso del numero di riconoscimento CEE al  fine  di
verificare l'osservanza  delle  disposizioni  previste  dal  presente
decreto. 
  2. I controlli di cui al comma 1 vengono effettuati a sondaggio  su
una percentuale rappresentativa di stabilimenti. 
  3. Lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 viene attuato  di
concerto con il Ministero  della  sanita'  che  assiste  gli  esperti
nell'adempimento della loro missione. 
  4. Le autorita' territorialmente competenti assistono e collaborano
ai controlli di cui al comma 1.