Art. 13. Controlli da parte della Commissione delle Comunita' Europee 1. Gli esperti della Commissione delle Comunita' Europee hanno facolta' di svolgere controlli, in particolare presso le zone di produzione e di stabulazione ed i centri di spedizione e di depurazione in possesso del numero di riconoscimento CEE al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto. 2. I controlli di cui al comma 1 vengono effettuati a sondaggio su una percentuale rappresentativa di stabilimenti. 3. Lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 viene attuato di concerto con il Ministero della sanita' che assiste gli esperti nell'adempimento della loro missione. 4. Le autorita' territorialmente competenti assistono e collaborano ai controlli di cui al comma 1.