Art. 15. Regolamento di esecuzione 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanita', sentiti il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della marina mercantile, e' emanato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di esecuzione al presente decreto, per disciplinare in particolare: a) i requisiti igienico-sanitari delle zone di produzione e di stabulazione, nonche' i criteri per la classificazione di tali zone; b) le modalita' ed i criteri per la raccolta ed il trasporto dei lotti verso un centro di spedizione o di depurazione, o verso una zona di stabulazione o uno stabilimento di trasformazione; c) le modalita' ed i criteri per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi; d) le modalita' ed i criteri per il trattamento delle acque destinate alla depurazione dei molluschi bivalvi vivi; e) le metodiche di analisi per la determinazione dei requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano immediato; f) le modalita' ed i criteri per il controllo sanitario e la sorveglianza della produzione; g) le modalita' ed i criteri per la commercializzazione di novellame contaminato o potenzialmente contaminato da biotossine algali; h) le modalita' ed i criteri per il confezionamento dei molluschi bivalvi; i) le modalita' ed i criteri per la conservazione e il magazzinaggio dei molluschi bivalvi; l) le modalita' ed i criteri per il trasporto dei molluschi bivalvi;