Art. 15. 
                      Regolamento di esecuzione 
  1. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Ministro della sanita',  sentiti  il  Ministro  dell'ambiente  ed  il
Ministro della marina mercantile, e' emanato,  entro  novanta  giorni
dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  il  regolamento  di
esecuzione al presente decreto, per disciplinare in particolare: 
    a) i requisiti igienico-sanitari delle zone di  produzione  e  di
stabulazione, nonche' i criteri per la classificazione di tali zone; 
    b) le modalita' ed i criteri per la raccolta ed il trasporto  dei
lotti verso un centro di spedizione o di  depurazione,  o  verso  una
zona di stabulazione o uno stabilimento di trasformazione; 
    c) le modalita' ed i criteri per la  stabulazione  dei  molluschi
bivalvi vivi; 
    d) le modalita' ed i  criteri  per  il  trattamento  delle  acque
destinate alla depurazione dei molluschi bivalvi vivi; 
    e) le metodiche di analisi per la  determinazione  dei  requisiti
igienico-sanitari dei molluschi bivalvi  vivi  destinati  al  consumo
umano immediato; 
    f) le modalita' ed i criteri per  il  controllo  sanitario  e  la
sorveglianza della produzione; 
    g) le modalita'  ed  i  criteri  per  la  commercializzazione  di
novellame contaminato  o  potenzialmente  contaminato  da  biotossine
algali; 
    h) le modalita' ed i criteri per il confezionamento dei molluschi
bivalvi; 
    i)  le  modalita'  ed  i  criteri  per  la  conservazione  e   il
magazzinaggio dei molluschi bivalvi; 
    l) le modalita' ed i  criteri  per  il  trasporto  dei  molluschi
bivalvi;