Art. 16. S a n z i o n i 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'art. 3 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi esercita un impianto di spedizione o di depurazione non autorizzato ai sensi degli articoli 6 o 18 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'art. 8, e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire duemilioni a lire dodicimilioni.