Art. 16. 
                           S a n z i o n i 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le  disposizioni
di  cui  all'art.  3  e'  punito  con  la   sanzione   amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire cinquemilioni  a  lire
trentamilioni. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi esercita  un  impianto
di spedizione  o  di  depurazione  non  autorizzato  ai  sensi  degli
articoli 6 o 18 e' punito con la sanzione amministrativa  consistente
nel  pagamento  di  una  somma   da   lire   cinquemilioni   a   lire
trentamilioni. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le  disposizioni
di  cui  all'art.  8,  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa
consistente nel pagamento di una somma  da  lire  duemilioni  a  lire
dodicimilioni.