Art. 2. 
                             Definizioni 
  1. Ai sensi del presente decreto si intendono per: 
    a) molluschi bivalvi: i molluschi lamellibranchi filtratori; 
    b)  biotossine  marine:  le  sostanze  tossiche  accumulate   dai
molluschi bivalvi con l'assorbimento di plancton contenente tossine; 
    c) acqua di mare pulita: l'acqua marina o l'acqua  salmastra,  da
utilizzare alle condizioni di cui all'allegato B,  che  non  presenta
contaminazioni microbiche e composti  tossici  o  nocivi  di  origine
naturale o immessi nell'ambiente, come quelli previsti  dall'allegato
A al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131 e dal regolamento di
esecuzione al presente decreto, in quantita' tali da compromettere  i
requisiti sanitari o alterare il gusto dei molluschi bivalvi; 
    d) autorita' centrale competente: il Ministero della sanita'; 
    e) autorita' locali competenti: le Regioni, le Province Autonome,
le Unita' Sanitarie Locali. 
    f) rifinitura: la conservazione di molluschi bivalvi vivi che per
la loro qualita' non richiedono la stabulazione o il  trattamento  in
uno stabilimento di depurazione,  in  bacini  o  in  qualsiasi  altro
impianto contenente acqua di mare pulita o in  bacini  naturali  allo
scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco; 
    g)   produttore:   la   persona   fisica    o    giuridica    che
professionalmente raccoglie molluschi bivalvi vivi, secondo le proce-
dure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, in  una
zona di raccolta allo scopo di trattarli ed immetterli sul mercato; 
    h) zone di produzione: le aree marine, lagunari o di estuario  in
cui si trovano giacimenti naturali di molluschi bivalvi oppure luoghi
utilizzati per la coltivazione  di  molluschi  bivalvi,  dove  questi
ultimi vengono raccolti; 
    i) zone di stabulazione: le aree marine, lagunari o di  estuario,
riconosciute dalla regione, sulla  base  dei  criteri  stabiliti  dal
regolamento di esecuzione al presente decreto, chiaramente delimitate
e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e
destinate esclusivamente  alla  depurazione  naturale  dei  molluschi
bivalvi vivi; 
    l) centro di spedizione:  l'impianto,  a  terra  o  galleggiante,
riconosciuto dal Ministero della sanita', riservato  al  ricevimento,
alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla calibratura, ed  al
confezionamento dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano; 
    m)  centro  di  depurazione:  lo  stabilimento  riconosciuto  dal
Ministero della Sanita', comprendente  bacini  alimentati  con  acqua
marina naturalmente pulita o resa tale dopo un adeguato  trattamento,
in cui  i  molluschi  bivalvi  vivi  sono  collocati,  per  il  tempo
necessario all'eliminazione  dei  contaminanti  microbici,  affinche'
diventino idonei al consumo umano;  il  centro  di  depurazione  puo'
anche fungere da centro di spedizione; 
    n)  stabulazione:  l'operazione  che  consiste   nel   trasferire
molluschi bivalvi vivi in aree  marine  o  lagunari  o  di  estuario,
riconosciute ai sensi della  lettera  i),  sotto  la  vigilana  della
U.S.L., per il tempo necessario  all'eliminazione  dei  contaminanti;
non si considera stabulazione l'operazione specifica di trasferimento
di molluschi bivalvi in zone piu' idonee ai  fini  della  crescita  e
dell'ingrasso; 
    o) mezzi di trasporto: le parti riservate al carico dei molluschi
bivalvi negli autoveicoli, nei veicoli su rotaia, negli aeromobili  e
nelle  stive  dei  pescherecci  o  i  contenitori  per  il  trasporto
terrestre, marittimo o aereo dei molluschi  sulla  base  dei  criteri
stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto; 
    p) confezionamento: l'operazione mediante la  quale  i  molluschi
bivalvi vivi sono posti in materiali d'imballaggio idonei allo scopo,
sulla base dei criteri stabiliti dal  regolamento  di  esecuzione  al
presente decreto; 
    q) partita: il quantitativo di molluschi bivalvi vivi  manipolato
in un centro di spedizione o trattato in un centro di  depurazione  e
successivamente destinato ad uno o piu' clienti; 
    r) lotto: il quantitativo di molluschi bivalvi vivi prelevato  in
una  zona  di  produzione  e  destinato  successivamente  ad   essere
consegnato, sulla base  dei  criteri  stabiliti  dal  regolamento  di
esecuzione al presente decreto, ad un centro  di  spedizione,  ad  un
centro di depurazione, ad una zona di stabulazione riconosciuti o  ad
uno stabilimento di trasformazione; 
    s) commercializzazione: la  detenzione  o  l'esposizione  per  la
vendita, la messa in vendita, la vendita,  la  consegna  o  qualsiasi
altra forma di immissione  sul  mercato  di  molluschi  bivalvi  vivi
destinati al consumo umano crudi o a  fini  di  trasformazione  nelle
Comunita' Europee, con esclusione della cessione diretta da parte del
pescatore costiero, sul mercato  comunale,  di  piccoli  quantitativi
destinati al venditore al minuto o  al  consumatore  i  quali  devono
essere scortati da  certificato  sanitario  rilasciato  dalla  Unita'
sanitaria  locale  territorialmente  competente  e  assoggettati   ai
controlli sanitari prescritti  per  il  controllo  della  vendita  al
minuto; 
    t) importazione: l'introduzione nel  territorio  delle  Comunita'
Europee di molluschi bivalvi vivi provenienti dai paesi terzi; 
    u) coliformi fecali:  batteri  a  forma  di  bastoncelli,  aerobi
facoltativi, gram-negativi non sporigeni,  citocromossidasi-negativi,
che fermentano lattosio con produzione di gas  in  presenza  di  sali
biliari o  di  altri  agenti  tensioattivi  con  proprieta'  analoghe
inibitorie della crescita in un minimo di  ventiquattro  ore  ad  una
temperatura di 44°C (Piu' o Meno) 0,2°C; 
    v) Escherichia coli: coliformi fecali che  producono  indolo  dal
triptofano in 24 ore alla temperatura di 44°C (Piu' o Meno) 0,2°C.