Art. 3. Prescrizioni 1. I molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, provenienti da zone di produzione classificate ai sensi dell'art. 4, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dall'allegato A. 2. I molluschi bivalvi provenienti da zone di produzione che possiedono i requisiti prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto per la zona A possono essere destinati al consumo umano diretto. 3. I molluschi bivalvi provenienti da zone di produzione che possiedono i requisiti prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto per la zona B possono essere destinati al consumo umano diretto soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici prescritti per la zona A. 4. I molluschi bivalvi provenienti da zone di produzione che possiedono i requisiti prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto per la zona C possono essere destinati al consumo umano diretto esclusivamente previa stabulazione, per un periodo di tempo non inferiore a due mesi, in una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici prescritti per la zona A, associata o meno ad un processo di depurazione intensivo. 5. Oltre quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto devono: a) essere raccolti e trasportati dalla zona di produzione a un centro di spedizione, a un centro di depurazione, a una zona di stabulazione o a uno stabilimento di trasformazione secondo le modalita' ed i criteri prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto; b) essere stabulati in zone di stabulazione riconosciute dall'autorita' territorialmente competente nei casi previsti dal presente decreto, secondo le modalita' ed i criteri igienico-sanitari prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto. c) essere manipolati in condizioni igieniche e, se del caso, depurati in centri di depurazione riconosciuti dall'autorita' competente secondo le modalita' ed i criteri di cui all'allegato B; d) essere sottoposti ai controlli sanitari secondo le modalita' ed i criteri prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto; e) essere confezionati secondo le modalita' ed i criteri prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto; f) essere conservati e trasportati in condizioni igieniche secondo le modalita' ed i criteri prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto; g) recare il bollo sanitario previsto dall'art. 8. 6. I molluschi bivalvi vivi destinati a subire una ulteriore trasformazione devono rispondere alle condizioni di cui al comma 1 ed essere trattati conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo (cfr. recepimento direttiva 91/493/CEE).