Art. 3. 
                            Prescrizioni 
 1. I molluschi bivalvi vivi  destinati  al  consumo  umano  diretto,
provenienti da zone di produzione classificate ai sensi dell'art.  4,
devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dall'allegato
A. 
  2. I molluschi  bivalvi  provenienti  da  zone  di  produzione  che
possiedono i requisiti prescritti dal regolamento  di  esecuzione  al
presente decreto per la zona A possono essere  destinati  al  consumo
umano diretto. 
  3. I molluschi  bivalvi  provenienti  da  zone  di  produzione  che
possiedono i requisiti prescritti dal regolamento  di  esecuzione  al
presente decreto per la zona B possono essere  destinati  al  consumo
umano diretto soltanto dopo aver subito un trattamento in  un  centro
di depurazione o previa stabulazione in una zona avente  i  requisiti
microbiologici, biologici, chimici e fisici prescritti per la zona A. 
  4. I molluschi  bivalvi  provenienti  da  zone  di  produzione  che
possiedono i requisiti prescritti dal regolamento  di  esecuzione  al
presente decreto per la zona C possono essere  destinati  al  consumo
umano diretto esclusivamente previa stabulazione, per un  periodo  di
tempo non inferiore a due  mesi,  in  una  zona  avente  i  requisiti
microbiologici, biologici, chimici e fisici prescritti per la zona A,
associata o meno ad un processo di depurazione intensivo. 
  5. Oltre quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 i molluschi  bivalvi
vivi destinati al consumo umano diretto devono: 
    a) essere raccolti e trasportati dalla zona di  produzione  a  un
centro di spedizione, a un centro  di  depurazione,  a  una  zona  di
stabulazione o  a  uno  stabilimento  di  trasformazione  secondo  le
modalita' ed i criteri prescritti dal regolamento  di  esecuzione  al
presente decreto; 
    b)  essere  stabulati  in  zone  di   stabulazione   riconosciute
dall'autorita' territorialmente  competente  nei  casi  previsti  dal
presente decreto, secondo le modalita' ed i criteri igienico-sanitari
prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto. 
    c) essere manipolati in condizioni  igieniche  e,  se  del  caso,
depurati  in  centri  di  depurazione   riconosciuti   dall'autorita'
competente secondo le modalita' ed i criteri di cui all'allegato B; 
    d) essere sottoposti ai controlli sanitari secondo  le  modalita'
ed i criteri prescritti dal regolamento  di  esecuzione  al  presente
decreto; 
    e)  essere  confezionati  secondo  le  modalita'  ed  i   criteri
prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto; 
    f)  essere  conservati  e  trasportati  in  condizioni  igieniche
secondo le modalita' ed  i  criteri  prescritti  dal  regolamento  di
esecuzione al presente decreto; 
    g) recare il bollo sanitario previsto dall'art. 8. 
  6. I molluschi  bivalvi  vivi  destinati  a  subire  una  ulteriore
trasformazione devono rispondere alle condizioni di cui al comma 1 ed
essere trattati conformemente alle disposizioni previste dal  decreto
legislativo (cfr. recepimento direttiva 91/493/CEE).