Art. 4. 
Procedura  di  classificazione  delle  zone  di   produzione   e   di
                            stabulazione 
  1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del regolamento di esecuzione al presente  decreto,  provvedono  alla
classificazione delle  zone  di  produzione  e  di  stabulazione  dei
molluschi bivalvi sulla base dei  criteri  previsti  dal  regolamento
stesso. 
  2. Entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma
1 le regioni trasmettono al Ministero della sanita'  le  mappe  delle
zone classificate unitamente alle informazioni dirette ad individuare
l'ubicazione  ed  i  confini  di  ciascuna  zona  secondo  i  criteri
stabiliti nel regolamento di esecuzione al presente decreto. 
  3. Le regioni trasmettono copia  della  documentazione  di  cui  al
comma  2  al  Ministero  della  marina  mercantile  ed  al  Ministero
dell'ambiente. 
  4. La documentazione di cui al comma 2 viene inoltre  trasmessa  da
ciascuna regione alle Unita' sanitarie locali ed alle capitanerie  di
porto ubicate nel proprio ambito territoriale. 
  5. La classificazione di cui al comma 1 ed i  relativi  adempimenti
vengono ripetuti con frequenza almeno triennale. 
  6. Il Ministero della sanita', sulla base delle informazioni di cui
al comma 2, redige annualmente l'elenco delle  zone  classificate  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.