Art. 4. Procedura di classificazione delle zone di produzione e di stabulazione 1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione al presente decreto, provvedono alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi sulla base dei criteri previsti dal regolamento stesso. 2. Entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1 le regioni trasmettono al Ministero della sanita' le mappe delle zone classificate unitamente alle informazioni dirette ad individuare l'ubicazione ed i confini di ciascuna zona secondo i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione al presente decreto. 3. Le regioni trasmettono copia della documentazione di cui al comma 2 al Ministero della marina mercantile ed al Ministero dell'ambiente. 4. La documentazione di cui al comma 2 viene inoltre trasmessa da ciascuna regione alle Unita' sanitarie locali ed alle capitanerie di porto ubicate nel proprio ambito territoriale. 5. La classificazione di cui al comma 1 ed i relativi adempimenti vengono ripetuti con frequenza almeno triennale. 6. Il Ministero della sanita', sulla base delle informazioni di cui al comma 2, redige annualmente l'elenco delle zone classificate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.