Art. 6. Procedura di riconoscimento dei centri di spedizione e dei centri di depurazione 1. Il Ministro della sanita' riconosce l'idoneita' dei centri di spedizione e dei centri di depurazione, attribuendo a ciascuno di essi un numero di riconoscimento e redige due distinti elenchi ufficiali, per i centri di spedizione e di depurazione. Copia di tali elenchi e di ogni loro modifica viene inviata alla Commissione delle Comunita' Europee. 2. Ai fini del riconoscimento di idoneita', il responsabile del centro di cui al comma 1 presenta al Ministero della sanita' un'istanza corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti dall'allegato B, unitamente al parere favorevole dell'Unita' sanitaria locale competente per territorio, comprovante l'idoneita' del centro, corredato dal verbale dell'ispezione; copia dell'istanza viene inviata alla Regione interessata. 3. Il Ministero della sanita', con la collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanita', entro novanta giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 2 effettua i necessari accertamenti. 4. Al completamento dell'istruttoria e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda il Ministro della sanita' provvede al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo. 5. L'Unita' sanitaria locale sottopone i centri di cui al comma 1, a regolari controlli per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali i centri stessi sono stati riconosciuti idonei. 6. Il Ministero della sanita' in collaborazione con le regioni e le Unita' sanitarie locali procede annualmente all'effettuazione di un programma nazionale di ispezione a sondaggio dei centri riconosciuti idonei, ai fini anche dell'armonizzazione delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati. 7. Il Ministro della sanita,' tenuto conto delle risultanze degli accertamenti di cui ai commi 3 e 5, se i requisiti richiesti non sono piu' soddisfatti, adotta le opportune misure nei confronti dei centri di spedizione e di depurazione, dandone comunicazione all'autorita' competente.