Art. 6. 
Procedura di riconoscimento dei centri di spedizione e dei centri  di
                             depurazione 
  1. Il Ministro della sanita' riconosce l'idoneita'  dei  centri  di
spedizione e dei centri di depurazione,  attribuendo  a  ciascuno  di
essi un numero  di  riconoscimento  e  redige  due  distinti  elenchi
ufficiali, per i centri di spedizione e di depurazione. Copia di tali
elenchi e di ogni loro modifica viene inviata alla Commissione  delle
Comunita' Europee. 
  2. Ai fini del riconoscimento di  idoneita',  il  responsabile  del
centro di  cui  al  comma  1  presenta  al  Ministero  della  sanita'
un'istanza corredata dalla documentazione relativa  alla  sussistenza
dei requisiti strutturali e funzionali  prescritti  dall'allegato  B,
unitamente  al  parere  favorevole   dell'Unita'   sanitaria   locale
competente  per  territorio,  comprovante  l'idoneita'  del   centro,
corredato  dal  verbale  dell'ispezione;  copia  dell'istanza   viene
inviata alla Regione interessata. 
  3. Il Ministero della sanita', con  la  collaborazione  di  esperti
dell'Istituto superiore di sanita', entro novanta giorni  dalla  data
di ricezione della documentazione  di  cui  al  comma  2  effettua  i
necessari accertamenti. 
  4.  Al  completamento  dell'istruttoria  e   comunque   non   oltre
centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda il Ministro della
sanita' provvede al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego  del
medesimo. 
  5. L'Unita' sanitaria locale sottopone i centri di cui al comma  1,
a regolari controlli per verificare la permanenza  dei  requisiti  in
base ai quali i centri stessi sono stati riconosciuti idonei. 
  6. Il Ministero della sanita' in collaborazione con le regioni e le
Unita' sanitarie locali procede annualmente all'effettuazione  di  un
programma nazionale di ispezione a sondaggio dei centri  riconosciuti
idonei, ai fini anche dell'armonizzazione delle procedure ispettive e
dei criteri di valutazione adottati. 
  7. Il Ministro della sanita,' tenuto conto delle  risultanze  degli
accertamenti di cui ai commi 3 e 5, se i requisiti richiesti non sono
piu' soddisfatti, adotta le opportune misure nei confronti dei centri
di spedizione e di depurazione, dandone  comunicazione  all'autorita'
competente.