Art. 7. 
Procedura di riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi  ai
          centri di spedizione ed ai centri di depurazione 
  1. I laboratori di analisi esterni ai centri di  spedizione  ed  ai
centri di depurazione devono essere iscritti in  un  apposito  elenco
predisposto dal Ministero della sanita'. 
  2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 i laboratori  di
cui  al  presente  articolo  sono  tenuti  a  presentare  istanza  al
Ministero  della  sanita',  redatta  in  carta  legale,   diretta   a
dimostrare di essere in  grado  di  svolgere  i  controlli  analitici
previsti dall'art. 5 e dall'allegato A. 
  3. L' istanza di  cui  al  comma  2  deve  essere  corredata  dalla
indicazione  sulla  idoneita'  delle   strutture,   della   dotazione
strumentale e del personale nonche' dalla  copia  dell'autorizzazione
rilasciata  dall'autorita'  sanitaria  ai  fini  dell'esercizio   del
laboratorio. 
  4. Il Ministero della sanita', con  la  collaborazione  di  esperti
dell'Istituto superiore di sanita', puo' effettuare sopralluoghi  sui
laboratori  inseriti  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  diretti   a
verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.