Art. 7. Procedura di riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi ai centri di spedizione ed ai centri di depurazione 1. I laboratori di analisi esterni ai centri di spedizione ed ai centri di depurazione devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dal Ministero della sanita'. 2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 i laboratori di cui al presente articolo sono tenuti a presentare istanza al Ministero della sanita', redatta in carta legale, diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere i controlli analitici previsti dall'art. 5 e dall'allegato A. 3. L' istanza di cui al comma 2 deve essere corredata dalla indicazione sulla idoneita' delle strutture, della dotazione strumentale e del personale nonche' dalla copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' sanitaria ai fini dell'esercizio del laboratorio. 4. Il Ministero della sanita', con la collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanita', puo' effettuare sopralluoghi sui laboratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1 diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.