Art. 9. Riconoscimento di idoneita' di aree marine di Paesi terzi sedi di banchi e di giacimenti naturali o di impianti di allevamento di molluschi bivalvi vivi. l. Con decreto del Ministro della sanita', in attuazione di disposizioni comunitarie, viene stabilito: a) l'elenco dei Paesi terzi da cui viene autorizzata l'importazione in Italia; b) le condizioni particolari di importazione da ciascun Paese terzo applicabili ai molluschi bivalvi vivi; c) l'elenco degli stabilimenti dei Paesi terzi dai quali e' autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi vivi. 2. Nelle more della emanazione del decreto di cui al comma 1 e' consentita l'importazione dei molluschi bivalvi vivi da Paesi terzi solo se provenienti dalle aree marine riconosciute idonee dal Ministero della sanita'. 3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2 le competenti autorita' del Paese terzo devono inviare al Ministero della sanita', per il tramite del Ministero degli affari esteri, la documentazione comprovante che dette aree possiedono requisiti igienico-sanitari equivalenti a quelli previsti dal Regolamento di esecuzione al presente decreto nonche' l'impegno di comunicare tempestivamente qualunque variazione sfavorevole intervenuta. 4. Il Ministero della sanita' redige ed aggiorna periodicamente, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, l'elenco delle aree marine dei Paesi terzi riconosciute idonee, con l'indicazione delle specie di molluschi in esse allevate, raccolte o stabulate e dei periodi dell'anno nei quali e' consentita l'importazione. 5. Le aree marine di Paesi terzi comprese negli elenchi di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1987, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 14 aprile 1992, mantengono il riconoscimento di idoneita'.