Art. 9. 
  Riconoscimento di idoneita' di aree marine di Paesi terzi sedi di 
   banchi e di giacimenti naturali o di impianti di allevamento di 
                       molluschi bivalvi vivi. 
 
  l. Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  in  attuazione  di
disposizioni comunitarie, viene stabilito: 
    a)  l'elenco  dei  Paesi   terzi   da   cui   viene   autorizzata
l'importazione in Italia; 
    b) le condizioni particolari di  importazione  da  ciascun  Paese
terzo applicabili ai molluschi bivalvi vivi; 
    c) l'elenco degli stabilimenti  dei  Paesi  terzi  dai  quali  e'
autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi vivi. 
  2. Nelle more della emanazione del decreto di cui  al  comma  1  e'
consentita l'importazione dei molluschi bivalvi vivi da  Paesi  terzi
solo  se  provenienti  dalle  aree  marine  riconosciute  idonee  dal
Ministero della sanita'. 
  3. Ai fini del riconoscimento di  cui  al  comma  2  le  competenti
autorita' del Paese terzo devono inviare al Ministero della  sanita',
per il tramite del Ministero degli affari esteri,  la  documentazione
comprovante che dette  aree  possiedono  requisiti  igienico-sanitari
equivalenti a  quelli  previsti  dal  Regolamento  di  esecuzione  al
presente decreto  nonche'  l'impegno  di  comunicare  tempestivamente
qualunque variazione sfavorevole intervenuta. 
  4. Il Ministero della sanita' redige ed aggiorna periodicamente, ai
fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica,
l'elenco delle aree marine dei Paesi terzi riconosciute  idonee,  con
l'indicazione delle specie di molluschi in esse allevate, raccolte  o
stabulate  e  dei  periodi  dell'anno   nei   quali   e'   consentita
l'importazione. 
  5. Le aree marine di Paesi terzi comprese negli elenchi di  cui  al
decreto ministeriale 11 febbraio 1987, modificato da  ultimo  con  il
decreto ministeriale 14 aprile 1992, mantengono il riconoscimento  di
idoneita'.