Art. 10. 
  1. Con decreto della Presidenza del Consiglio sono stabiliti, entro
due anni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  criteri  e
modalita' per la mobilita' del personale fra tutte le  strutture  del
Servizio  sanitario  nazionale  ed  i  servizi  sanitari  centrali  e
regionali nonche' per la perequazione del trattamento  economico  con
riguardo alle funzioni esercitate. 
  2. Fino all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  il
Ministro della sanita', nei limiti degli  stanziamenti  di  bilancio,
dispone l'attribuzione al personale dipendente  del  Ministero  della
sanita' delle stesse indennita'  di  cui  fruisce  il  personale  del
Servizio sanitario nazionale con funzioni equivalenti.