Art. 10. 1. Con decreto della Presidenza del Consiglio sono stabiliti, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la mobilita' del personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi sanitari centrali e regionali nonche' per la perequazione del trattamento economico con riguardo alle funzioni esercitate. 2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 il Ministro della sanita', nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dispone l'attribuzione al personale dipendente del Ministero della sanita' delle stesse indennita' di cui fruisce il personale del Servizio sanitario nazionale con funzioni equivalenti.