Art. 3. 
  1. A decorrere dal 1›  gennaio  1994  tutte  le  aziende  di  nuova
costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per  la  prima  volta
devono soddisfare almeno i requisiti seguenti: 
    a) la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o  suino
all'ingrasso allevato in gruppo deve essere pari almeno a: 
    1) 0,15 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio  pari  o
inferiore a 10 kg; 
    2) 0,20 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso
tra 10 e 20 kg; 
    3) 0,30 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso
tra 20 e 30 kg; 
    4) 0,40 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso
tra 30 e 50 kg; 
    5) 0,55 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso
tra 50 e 85 kg; 
    6) 0,65 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso
tra 85 e 110 kg; 
    7) 1 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio superiore a
110 kg. 
  2. A decorrere dal 1› gennaio 1998 le norme minime di cui sopra  si
applicano a tutte le aziende. 
  3. La costruzione o la sistemazione  degli  impianti  in  cui  sono
utilizzati attacchi per  le  scrofe  e  le  scrofette  e'  vietata  a
decorrere  dal  1›  gennaio  1996,  tuttavia  l'utilizzazione   degli
impianti costruiti  anteriormente  al  1›  gennaio  1996  e  che  non
soddisfano i requisiti di cui al  comma  1  puo'  essere  autorizzata
dall'autorita' competente sulla scorta dei risultati delle  ispezioni
previste dall'art. 7, comma 1 per un periodo che  non  oltrepassi  in
nessun caso i cinque anni dal predetto termine. 
  4. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
aziende con meno di sei suini o cinque scrofe con i loro lattonzoli.