Art. 3. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta devono soddisfare almeno i requisiti seguenti: a) la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve essere pari almeno a: 1) 0,15 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio pari o inferiore a 10 kg; 2) 0,20 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg; 3) 0,30 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg; 4) 0,40 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg; 5) 0,55 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg; 6) 0,65 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg; 7) 1 m(Elevato al Quadrato) per i suini di peso medio superiore a 110 kg. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1998 le norme minime di cui sopra si applicano a tutte le aziende. 3. La costruzione o la sistemazione degli impianti in cui sono utilizzati attacchi per le scrofe e le scrofette e' vietata a decorrere dal 1 gennaio 1996, tuttavia l'utilizzazione degli impianti costruiti anteriormente al 1 gennaio 1996 e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1 puo' essere autorizzata dall'autorita' competente sulla scorta dei risultati delle ispezioni previste dall'art. 7, comma 1 per un periodo che non oltrepassi in nessun caso i cinque anni dal predetto termine. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di sei suini o cinque scrofe con i loro lattonzoli.