Art. 6. 1. Il Ministero della sanita' adotta, sentita la conferenza delle regioni, piani di ispezioni che siano effettuate dal Ministero stesso, dalle autorita' regionali e locali e dalle Unita' sanitarie locali per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo allegato; tali ispezioni, che possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini, riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale. 2. Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e, per la prima volta, prima del 30 aprile 1996, il Ministero della sanita' informa la commissione in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due esercizi precedenti conformemente al presente articolo, compreso il numero delle ispezioni effettuate rispetto al numero degli impianti situati nel territorio.