Art. 6. 
  1. Il Ministero della sanita' adotta, sentita la  conferenza  delle
regioni, piani  di  ispezioni  che  siano  effettuate  dal  Ministero
stesso, dalle autorita' regionali e locali e dalle  Unita'  sanitarie
locali per accertare l'osservanza  delle  disposizioni  del  presente
decreto e del  suo  allegato;  tali  ispezioni,  che  possono  essere
effettuate in concomitanza  di  controlli  attuati  per  altri  fini,
riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo  dei
vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale. 
  2. Ogni due anni, prima dell'ultimo  giorno  feriale  del  mese  di
aprile e, per la prima volta, prima del 30 aprile 1996, il  Ministero
della sanita' informa la commissione in  merito  ai  risultati  delle
ispezioni effettuate nei due  esercizi  precedenti  conformemente  al
presente articolo, compreso  il  numero  delle  ispezioni  effettuate
rispetto al numero degli impianti situati nel territorio.