Art. 5. Competenze dei servizi fitosanitari regionali 1. Ai servizi fitosanitari regionali compete: a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale; b) i controlli fitosanitari anche per sondaggio, e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali, oggetto della direttiva, nelle fasi di produzione e di commercializzazione, e il controllo e le relative autorizzazioni per il rilascio del "passaporto delle piante"; c) la certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati ai Paesi terzi; d) l'effettuazione dei controlli fitosanitari sui punti di entrata del territorio nazionale; e) la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, forestali ed ornamentali, nonche' dei loro prodotti e sugli esami di laboratorio del materiale vegetale; f) la proposta di interventi di lotta obbligatoria ed il controllo sulla loro esecuzione; g) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a livello regionale; h) la registrazione dei produttori e degli importatori dei vegetali e dei prodotti vegetali sottoposti al regime fitosanitario nonche' la tenuta del registro regionale; i) la effettuazione di indagini sistematiche e periodiche per verificare la presenza di organismi nocivi nelle zone protette di cui all'art. 8, lettera c), e la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della eventuale scoperta di tali organismi. 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1; i servizi fitosanitari regionali si avvalgono di personale qualificato, comunicandone i nominativi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, ai fini della iscrizione nel registro di cui all'art. 4, lettera g). 3. Il personale di cui al comma 2 svolge i compiti dei delegati speciali per le malattie delle piante, di cui agli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987, esercitandone i relativi poteri.