Art. 5. 
            Competenze dei servizi fitosanitari regionali 
  1. Ai servizi fitosanitari regionali compete: 
    a) l'applicazione sul territorio  delle  direttive  fitosanitarie
recepite nell'ordinamento nazionale; 
    b) i controlli fitosanitari anche per sondaggio, e  la  vigilanza
sui vegetali e prodotti vegetali, oggetto della direttiva, nelle fasi
di produzione e di commercializzazione, e il controllo e le  relative
autorizzazioni per il rilascio del "passaporto delle piante"; 
    c) la certificazione fitosanitaria  per  i  vegetali  e  prodotti
vegetali destinati ai Paesi terzi; 
    d)  l'effettuazione  dei  controlli  fitosanitari  sui  punti  di
entrata del territorio nazionale; 
    e) la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture  agrarie,
forestali ed ornamentali, nonche' dei loro prodotti e sugli esami  di
laboratorio del materiale vegetale; 
    f)  la  proposta  di  interventi  di  lotta  obbligatoria  ed  il
controllo sulla loro esecuzione; 
    g) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e
alla diffusione  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  e  ai  prodotti
vegetali a livello regionale; 
    h) la  registrazione  dei  produttori  e  degli  importatori  dei
vegetali e dei prodotti vegetali sottoposti al  regime  fitosanitario
nonche' la tenuta del registro regionale; 
    i) la effettuazione di indagini  sistematiche  e  periodiche  per
verificare la presenza di organismi nocivi nelle zone protette di cui
all'art. 8, lettera c), e la comunicazione al Servizio  fitosanitario
centrale della eventuale scoperta di tali organismi. 
  2. Per lo svolgimento dei compiti di cui  al  comma  1;  i  servizi
fitosanitari  regionali  si  avvalgono  di   personale   qualificato,
comunicandone i nominativi  al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste - Direzione generale della produzione agricola, ai fini della
iscrizione nel registro di cui all'art. 4, lettera g). 
  3. Il personale di cui al comma 2 svolge  i  compiti  dei  delegati
speciali per le malattie delle piante, di cui agli  articoli  3  e  9
della legge 18 giugno 1931, n. 987, esercitandone i relativi poteri.