Art. 8. Provvedimenti ministeriali 1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto provvede a: a) recepire le direttive fitosanitarie comunitarie di natura esclusivamente tecnica; b) fissare i punti di frontiera del territorio nazionale attraverso i quali i vegetali e loro prodotti devono essere introdotti nella Comunita'; c) riconoscere le zone protette sulla base delle indicazioni comunitarie, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva; d) definire le caratteristiche, i cari e le modalita' di rilascio del "passaporto per le piante" di cui all'art. 1, paragrafo 3, lettera f) della direttiva, sulla base delle indicazioni comunitarie.