Art. 8. 
                     Provvedimenti ministeriali 
  1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto
provvede a: 
    a) recepire le  direttive  fitosanitarie  comunitarie  di  natura
esclusivamente tecnica; 
    b)  fissare  i  punti  di  frontiera  del  territorio   nazionale
attraverso  i  quali  i  vegetali  e  loro  prodotti  devono   essere
introdotti nella Comunita'; 
    c) riconoscere le zone  protette  sulla  base  delle  indicazioni
comunitarie, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva; 
    d) definire le caratteristiche, i cari e le modalita' di rilascio
del "passaporto per le  piante"  di  cui  all'art.  1,  paragrafo  3,
lettera f) della direttiva, sulla base delle indicazioni comunitarie.