Art. 10. Condizioni particolari 1. Agli stabilimenti o centri di riconfezionamento di prodotti ottenuti da o con le diverse materie prime disciplinate dalle norme di cui all'art. 2, lettera c), puo' essere assegnato un numero di riconoscimento unico. 2. Nel caso in cui la preparazione di prodotti a base di carne avvenga in uno stabilimento di lavorazione delle carni riconosciuto ai sensi delle norme indicate all'art. 2, lettera c), il numero di riconoscimento puo' essere unico. 3. ll riconoscimento di idoneita' rilasciato agli stabilimenti per la preparazione dei prodotti a base di carne ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194 o della normativa antecedentemente vigente ed il relativo numero CEE mantengono la loro efficacia. 4. Il riconoscimento di idoneita' rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312 e succes- sive modifiche ed integrazioni, puo' essere esteso ad un locale contiguo agli impianti di macellazione e sezionamento, nel quale vengano effettuate le operazioni di lavorazione dei prodotti di cui all'art. 2, lettera b), punti 3 e 4, sempreche' quest'ultimo soddisfi i requisiti fissati dal presente decreto. 5. ll riconoscimento di idoneita' rilasciato agli stabilimenti per la preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, lettera b), punto 2, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1961, n. 264, ed il relativo numero CEE mantengono la loro efficacia.