Art. 10. 
                       Condizioni particolari 
 1. Agli stabilimenti  o  centri  di  riconfezionamento  di  prodotti
ottenuti da o con le diverse materie prime disciplinate  dalle  norme
di cui all'art. 2, lettera c), puo' essere  assegnato  un  numero  di
riconoscimento unico. 
  2. Nel caso in cui la preparazione di  prodotti  a  base  di  carne
avvenga in uno stabilimento di lavorazione delle  carni  riconosciuto
ai sensi delle norme indicate all'art. 2, lettera c),  il  numero  di
riconoscimento puo' essere unico. 
  3. ll riconoscimento di idoneita' rilasciato agli stabilimenti  per
la preparazione dei prodotti a base di carne ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194 o della  normativa
antecedentemente vigente ed il relativo numero CEE mantengono la loro
efficacia. 
  4. Il riconoscimento di idoneita' rilasciato ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312  e  succes-
sive modifiche ed integrazioni,  puo'  essere  esteso  ad  un  locale
contiguo agli impianti di  macellazione  e  sezionamento,  nel  quale
vengano effettuate le operazioni di lavorazione dei prodotti  di  cui
all'art. 2, lettera b), punti 3 e 4, sempreche' quest'ultimo soddisfi
i requisiti fissati dal presente decreto. 
  5. ll riconoscimento di idoneita' rilasciato agli stabilimenti  per
la preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, lettera b), punto  2,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1961,
n. 264, ed il relativo numero CEE mantengono la loro efficacia.