Art. 11. 
Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi
                   agli stabilimenti di produzione 
 1. Ai fini dell'autocontrollo di cui all'art. 7,  comma  1,  lettere
a), b) e c), gli stabilimenti di cui all'art. 2,  lettera  q),  hanno
facolta' di avvalersi di laboratori esterni. 
  2. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere iscritti in
un apposito elenco predisposto dal Ministero della sanita'. 
  3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al  comma  2  i  laboratori
devono presentare  istanza  al  Ministero  della  sanita'  diretta  a
dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici, idonei
a garantire che i prodotti corrispondono ai  requisiti  richiesti  ai
sensi del presente decreto. 
  4. L'istanza  di  cui  al  comma  3  deve  essere  corredata  dalla
indicazione  sulla  idoneita'  delle   strutture,   della   dotazione
strumentale  e  del  personale,  nonche'  copia   dell'autorizzazione
rilasciata  dall'autorita'  locale   ai   fini   dell'esercizio   del
laboratorio. 
  5. Il Ministero della  sanita'  puo'  effettuare  dei  sopralluoghi
diretti a verificare la sussistenza presso i laboratori dei requisiti
di cui al comma 4.