Art. 12. V i g i l a n z a 1. Gli stabilimenti di cui all'art. 8 sono soggetti a controllo permanente effettuato dal veterinario ufficialmente incaricato di svolgere tale controllo. 2. Il controllo deve avere un carattere costante o periodico in relazione alle dimensioni dello stabilimento, al tipo di prodotto fabbricato, al sistema di valutazione dei rischi ed alle garanzie fornite conformemente all'art. 7, primo comma. 3. L'autorita' di cui al comma 1 deve: a) accedere liberamente in ogni parte dello stabilimento per accertarsi che siano osservate le disposizioni del presente decreto; b) verificare, in caso di dubbi sull'origine delle carni, i documenti contabili per poter risalire al macello o all'azienda di provenienza dell'animale abbattuto o della materia prima; c) verificare che le procedure di controllo di cui all'art. 7, comma 1, siano costantemente e correttamente eseguite; d) verificare in particolare che le procedure di autocontrollo di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) siano attuate sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all'art. 7, comma 3; e) procedere a regolari analisi dei risultati dei controlli previsti dall'art. 7, comma 1. Essa puo', in funzione di queste analisi, disporre esami complementari in tutte le fasi del ciclo di produzione o sui prodotti. 4. Con decreto del Ministro della sanita', in attuazione di direttive comunitarie, vengono fissati la natura dei controlli, la loro frequenza, nonche' i metodi di campionamento e di esame microbiologico. 5. L'autorita' di cui al comma 1 predispone una relazione sui risultati delle analisi che comunica al responsabi1e dello stabilimento raccomandando, ove necessario, le misure idonee ad eliminare le carenze riscontrate. 6. Nel caso in cui le carenze si ripetono, l'autorita' deve intensificare il controllo, e, ove necessario, sequestrare le etichette o gli altri supporti, su cui e' apposto il marchio sanitario. 7. L'autorita' di cui al comma 1, qualora constati che in uno stabilimento di cui all'art. 8 vengono disattese le norme igieniche, o venga intralciata una ispezione sanitaria, adotta i necessari provvedimenti circa l'utilizzazione delle attrezzature e dei locali. 8. In relazione alla gravita' delle carenze riscontrate l'autorita' di cui al comma 1 dispone il rallentamento del ritmo di produzione o la temporanea sospensione del processo di produzione ed il termine entro il quale l'impresa deve provvedere alla rimozione delle carenze dandone immediata comunicazione al Ministero della sanita'. 9. Qualora i provvedimenti di cui al comma 7, ovvero quelli di cui all'art. 7, comma 1, lettera g), si rivelino insufficienti, l'autorita' di cui al comma 1, propone al Ministero della sanita' la sospensione del riconoscimento, eventualmente per il tipo di produzione in causa. 10. Qualora l'autorita' di cui al comma 1 constati che le carenze di cui al comma 7 non sono state rimosse entro i termini fissati, o che sono venute meno le condizioni che hanno reso possibile il riconoscimento di idoneita' ai sensi dell'art. 8, informa il Ministero della sanita' per l'adozione dei provvedimenti di competenza.