Art. 12. 
                          V i g i l a n z a 
  1. Gli stabilimenti di cui all'art. 8  sono  soggetti  a  controllo
permanente effettuato dal  veterinario  ufficialmente  incaricato  di
svolgere tale controllo. 
  2. Il controllo deve avere un carattere  costante  o  periodico  in
relazione alle dimensioni dello stabilimento,  al  tipo  di  prodotto
fabbricato, al sistema di valutazione dei  rischi  ed  alle  garanzie
fornite conformemente all'art. 7, primo comma. 
  3. L'autorita' di cui al comma 1 deve: 
    a) accedere liberamente in  ogni  parte  dello  stabilimento  per
accertarsi che siano osservate le disposizioni del presente decreto; 
    b) verificare, in caso  di  dubbi  sull'origine  delle  carni,  i
documenti contabili per poter risalire al macello  o  all'azienda  di
provenienza dell'animale abbattuto o della materia prima; 
    c) verificare che le procedure di controllo di  cui  all'art.  7,
comma 1, siano costantemente e correttamente eseguite; 
    d) verificare in particolare che le procedure di autocontrollo di
cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) siano attuate sulla base dei
criteri previsti dal decreto di cui all'art. 7, comma 3; 
    e) procedere a  regolari  analisi  dei  risultati  dei  controlli
previsti dall'art. 7, comma 1.  Essa  puo',  in  funzione  di  queste
analisi, disporre esami complementari in tutte le fasi del  ciclo  di
produzione o sui prodotti. 
  4. Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  in  attuazione  di
direttive comunitarie, vengono fissati la natura  dei  controlli,  la
loro  frequenza,  nonche'  i  metodi  di  campionamento  e  di  esame
microbiologico. 
  5. L'autorita' di cui al  comma  1  predispone  una  relazione  sui
risultati  delle  analisi  che   comunica   al   responsabi1e   dello
stabilimento raccomandando,  ove  necessario,  le  misure  idonee  ad
eliminare le carenze riscontrate. 
  6. Nel caso  in  cui  le  carenze  si  ripetono,  l'autorita'  deve
intensificare  il  controllo,  e,  ove  necessario,  sequestrare   le
etichette o  gli  altri  supporti,  su  cui  e'  apposto  il  marchio
sanitario. 
  7. L'autorita' di cui al comma  1,  qualora  constati  che  in  uno
stabilimento di cui all'art. 8 vengono disattese le norme  igieniche,
o venga intralciata  una  ispezione  sanitaria,  adotta  i  necessari
provvedimenti circa l'utilizzazione delle attrezzature e dei locali. 
  8. In relazione alla gravita' delle carenze riscontrate l'autorita'
di cui al comma 1 dispone il rallentamento del ritmo di produzione  o
la temporanea sospensione del processo di produzione  ed  il  termine
entro il quale l'impresa deve provvedere alla rimozione delle carenze
dandone immediata comunicazione al Ministero della sanita'. 
  9. Qualora i provvedimenti di cui al comma 7, ovvero quelli di  cui
all'art.  7,  comma  1,  lettera  g),  si   rivelino   insufficienti,
l'autorita' di cui al comma 1, propone al Ministero della sanita'  la
sospensione  del  riconoscimento,  eventualmente  per  il   tipo   di
produzione in causa. 
  10. Qualora l'autorita' di cui al comma 1 constati che  le  carenze
di cui al comma 7 non sono state rimosse entro i termini  fissati,  o
che sono venute meno  le  condizioni  che  hanno  reso  possibile  il
riconoscimento  di  idoneita'  ai  sensi  dell'art.  8,  informa   il
Ministero  della  sanita'  per  l'adozione   dei   provvedimenti   di
competenza.