Art. 14. 
    Controlli da parte della Commissione delle Comunita' Europee 
  1. Gli esperti della  Commissione  delle  Comunita'  Europee  hanno
facolta' di svolgere controlli presso gli  stabilimenti  in  possesso
del numero di riconoscimento CEE al fine di  verificare  l'osservanza
delle disposizioni previste dal presente decreto. 
  2. I controlli di cui al comma 1 vengono effettuati a sondaggio  su
una percentuale rappresentativa di stabilimenti. 
  3. Lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 viene attuato  di
concerto con il Ministero  della  sanita'  che  assiste  gli  esperti
nell'adempimento della loro missione. 
  4. Le  autorita'  locali  competenti  assistono  e  collaborano  ai
controlli di cui al comma 1.