Art. 14. Controlli da parte della Commissione delle Comunita' Europee 1. Gli esperti della Commissione delle Comunita' Europee hanno facolta' di svolgere controlli presso gli stabilimenti in possesso del numero di riconoscimento CEE al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto. 2. I controlli di cui al comma 1 vengono effettuati a sondaggio su una percentuale rappresentativa di stabilimenti. 3. Lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 viene attuato di concerto con il Ministero della sanita' che assiste gli esperti nell'adempimento della loro missione. 4. Le autorita' locali competenti assistono e collaborano ai controlli di cui al comma 1.