Art. 16. 
                          Additivi e aromi 
  1. Ai  prodotti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  si
applicano, in  materia  di  additivi,  le  disposizioni  fissate  dai
decreti ministeriali di cui agli articoli 5, lettera g)  e  22  della
legge 30 aprile 1962, n. 283. 
  2. Nella preparazione dei prodotti di cui al  presente  decreto  e'
consentito l'impiego di aromi quali definiti all'art. 2  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n.  107,  esclusi  quelli  di  cui  alla
lettera b), punto 3.