Art. 16. Additivi e aromi 1. Ai prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), si applicano, in materia di additivi, le disposizioni fissate dai decreti ministeriali di cui agli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 2. Nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto e' consentito l'impiego di aromi quali definiti all'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, esclusi quelli di cui alla lettera b), punto 3.