Art. 17. Norme di attuazione 1. Con decreto del Ministro della sanita', in attuazione di direttive comunitarie, vengono fissate: a) le condizioni particolari di riconoscimento degli stabilimenti situati in mercati all'ingrosso e dei centri per il riconfezionamento; b) le norme di bollatura dei prodotti provenienti da un centro di riconfezionamento, nonche' le modalita' di controllo che permettono di risalire allo stabilimento d'origine delle materie prime; c) i metodi di controllo della tenuta stagna dei recipienti di cui all'allegato B, capitolo VIII, punto 1, lettera f); d) norme microbiologiche che includono programmi di campionamento e metodi di analisi per i prodotti di cui all'art. 7, comma 5; e) le condizioni sanitarie per la preparazione delle gelatine destinate al consumo umano ed eventuali condizioni supplementari per la preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, lettera b).