Art. 17. 
                         Norme di attuazione 
  1. Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  in  attuazione  di
direttive comunitarie, vengono fissate: 
    a) le condizioni particolari di riconoscimento degli stabilimenti
situati   in   mercati   all'ingrosso   e   dei   centri    per    il
riconfezionamento; 
    b) le norme di bollatura dei prodotti provenienti da un centro di
riconfezionamento, nonche' le modalita' di controllo  che  permettono
di risalire allo stabilimento d'origine delle materie prime; 
    c) i metodi di controllo della tenuta stagna  dei  recipienti  di
cui all'allegato B, capitolo VIII, punto 1, lettera f); 
    d) norme microbiologiche che includono programmi di campionamento
e metodi di analisi per i prodotti di cui all'art. 7, comma 5; 
    e) le condizioni sanitarie per  la  preparazione  delle  gelatine
destinate al consumo umano ed eventuali condizioni supplementari  per
la preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, lettera b).