Art. 18. D e c r e t a z i o n e 1. Con decreto del Ministero della sanita' e' data attuazione ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunita' europee per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche tecniche relative al presente decreto. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri della sanita', dell'agricoltura e delle foreste, sara' disciplinata la produzione e la vendita dei prodotti di salumeria italiani, con la procedura prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.