Art. 18. 
                       D e c r e t a z i o n e 
  1. Con decreto del Ministero della sanita' e'  data  attuazione  ai
sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive
delle Comunita' europee per le parti in cui modificano  le  modalita'
esecutive e le caratteristiche tecniche relative al presente decreto. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   d'intesa   con   i   Ministri   della    sanita',
dell'agricoltura e delle foreste, sara' disciplinata la produzione  e
la vendita dei prodotti  di  salumeria  italiani,  con  la  procedura
prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.