Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per: a) prodotti a base di carne: 1) i prodotti ottenuti da carne o con carne sottoposta ad un trattamento tale che la superficie di taglio al centro permetta di constatare la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca; 2) piatti cucinati a base di carne: i prodotti a base di carne corrispondenti a preparazioni culinarie, cotte o precotte, confezionati e conservati mediante il freddo; b) altri prodotti di origine animale: 1) gli estratti di carne; 2) il grasso animale fuso: grasso ricavato per fusione dalla carne, comprese le ossa, destinato al consumo umano; 3) i ciccioli: i residui proteici della fusione, previa separazione parziale di grassi ed acqua; 4) le gelatine; 5) le farine di carne, le cotenne in polvere, il sangue salato o essiccato, il plasma sanguigno salato o essiccato; 6) gli stomaci, le vesciche e le budella, puliti e lavati, salati, essiccati e/o riscaldati; c) carni: le carni di cui: 1) all'art. 1 del D.L. (recepimento direttiva 91/497); 2) all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio l998, n. 193; 3) al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728; 4) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo l992, n. 231; 5) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo l992, n. 227; 6) al regolamento (recepimento direttiva 91/495/CEE). d) materie prime: i prodotti di origine animale utilizzati come ingredienti per ottenere i prodotti di cui alle lettere a) e b); e) trattamento: il procedimento chimico o fisico, quale il riscaldamento, l'affumicatura, la salatura in superficie, la marinatura, la salatura in profondita' o l'essiccazione, destinato a prolungare la conservazione delle carni o dei prodotti di origine animale associati o meno ad altre derrate alimentari, oppure una combinazione di detti procedimenti; f) riscaldamento: l'utilizzazione del calore secco o umido; g) salatura in superficie: l'utilizzazione di sali; h) salatura in profondita': la diffusione di sali nella massa del prodotto; i) stagionatura: trattamento delle carni crude salate, applicato in condizioni climatiche tali da provocare, nel corso di una riduzione lenta e graduale dell'umidita', l'evoluzione dei processi di fermentazione o enzimatici naturali comportanti nel tempo modifiche che conferiscono al prodotto caratteristiche organolettiche tipiche e ne garantiscono la conservazione e la salubrita' in condizioni normali a temperatura ambiente; l) essiccazione: la riduzione naturale o artificiale dell'umidita'; m) partita: il quantitativo di prodotto a base di carne scortato dallo stesso documento commerciale di accompagnamento o certificato sanitario; n) confezionamento: l'operazione destinata a realizzare la protezione dei prodotti di cui all'art. 1 comma 1 mediante un primo involucro o un primo contenitore posti a diretto contatto con il prodotto, nonche' il primo involucro o il primo contenitore stesso; o) imballaggio: l'operazione consistente nel porre uno o piu' prodotti di cui all'art. 1, comma 1, confezionati o meno, in un secondo contenitore nonche' il contenitore stesso; p) recipiente ermeticamente chiuso: il contenitore destinato a proteggere il contenuto contro l'introduzione di microrganismi durante e dopo il trattamento mediante calore e impenetrabile all'aria; q) stabilimento: l'impianto in cui sono fabbricati i prodotti di cui alle lettere a) e b); r) centro di riconfezionamento: uno stabilimento o un magazzino dove si effettua il raggruppamento e/o il riconfezionamento di prodotti destinati ad essere commercializzati; s) commercializzazione: la detenzione o l'esposizione ai fini di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra modalita' di cessione eccettuata la vendita al minuto; t) autorita' competente: il Ministero della sanita' e i servizi veterinari delle UU.SS.LL. 2. Non sono considerati prodotti a base di carne: a) le carni che sono state trattate soltanto con il freddo, le quali restano disciplinate dalle norme di cui alla lettera c); b) i prodotti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 227.