Art. 2. 
                        D e f i n i z i o n i 
  1. Ai sensi del presente decreto si intendono per: 
    a) prodotti a base di carne: 
    1) i prodotti ottenuti da carne o  con  carne  sottoposta  ad  un
trattamento tale che la superficie di taglio al  centro  permetta  di
constatare la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca; 
    2) piatti cucinati a base di carne: i prodotti a  base  di  carne
corrispondenti  a   preparazioni   culinarie,   cotte   o   precotte,
confezionati e conservati mediante il freddo; 
    b) altri prodotti di origine animale: 
    1) gli estratti di carne; 
    2) il grasso animale fuso:  grasso  ricavato  per  fusione  dalla
carne, comprese le ossa, destinato al consumo umano; 
    3)  i  ciccioli:  i  residui  proteici  della   fusione,   previa
separazione parziale di grassi ed acqua; 
    4) le gelatine; 
    5) le farine di carne, le cotenne in polvere, il sangue salato  o
essiccato, il plasma sanguigno salato o essiccato; 
    6) gli stomaci, le  vesciche  e  le  budella,  puliti  e  lavati,
salati, essiccati e/o riscaldati; 
    c) carni: le carni di cui: 
    1) all'art. 1 del D.L. (recepimento direttiva 91/497); 
    2) all'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
giugno 1982, n. 503, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio l998, n. 193; 
    3) al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982,  n.
728; 
    4) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 
marzo l992, n. 231; 
    5) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 
marzo l992, n. 227; 
    6) al regolamento (recepimento direttiva 91/495/CEE). 
    d) materie prime: i prodotti di origine animale  utilizzati  come
ingredienti per ottenere i prodotti di cui alle lettere a) e b); 
    e) trattamento:  il  procedimento  chimico  o  fisico,  quale  il
riscaldamento,  l'affumicatura,  la  salatura   in   superficie,   la
marinatura, la salatura in profondita' o l'essiccazione, destinato  a
prolungare la conservazione delle carni o  dei  prodotti  di  origine
animale associati o meno ad  altre  derrate  alimentari,  oppure  una
combinazione di detti procedimenti; 
    f) riscaldamento: l'utilizzazione del calore secco o umido; 
    g) salatura in superficie: l'utilizzazione di sali; 
    h) salatura in profondita': la diffusione di sali nella massa del
prodotto; 
    i) stagionatura: trattamento delle carni crude salate,  applicato
in  condizioni  climatiche  tali  da  provocare,  nel  corso  di  una
riduzione lenta e graduale dell'umidita', l'evoluzione  dei  processi
di  fermentazione  o  enzimatici  naturali  comportanti   nel   tempo
modifiche che conferiscono al prodotto caratteristiche organolettiche
tipiche e  ne  garantiscono  la  conservazione  e  la  salubrita'  in
condizioni normali a temperatura ambiente; 
    l)   essiccazione:   la   riduzione   naturale   o    artificiale
dell'umidita'; 
    m) partita: il quantitativo di prodotto a base di carne  scortato
dallo stesso documento commerciale di accompagnamento  o  certificato
sanitario; 
    n)  confezionamento:  l'operazione  destinata  a  realizzare   la
protezione dei prodotti di cui all'art. 1 comma 1 mediante  un  primo
involucro o un primo contenitore posti  a  diretto  contatto  con  il
prodotto, nonche' il primo involucro o il primo contenitore stesso; 
    o) imballaggio: l'operazione consistente nel  porre  uno  o  piu'
prodotti di cui all'art. 1, comma  1,  confezionati  o  meno,  in  un
secondo contenitore nonche' il contenitore stesso; 
    p) recipiente ermeticamente chiuso: il  contenitore  destinato  a
proteggere  il  contenuto  contro  l'introduzione  di   microrganismi
durante  e  dopo  il  trattamento  mediante  calore  e  impenetrabile
all'aria; 
    q) stabilimento: l'impianto in cui sono fabbricati i prodotti  di
cui alle lettere a) e b); 
    r) centro di riconfezionamento: uno stabilimento o  un  magazzino
dove si  effettua  il  raggruppamento  e/o  il  riconfezionamento  di
prodotti destinati ad essere commercializzati; 
    s) commercializzazione: la detenzione o l'esposizione ai fini  di
vendita, la messa in vendita, la vendita,  la  consegna  o  qualsiasi
altra modalita' di cessione eccettuata la vendita al minuto; 
    t) autorita' competente: il Ministero della sanita' e  i  servizi
veterinari delle UU.SS.LL. 
  2. Non sono considerati prodotti a base di carne: 
    a) le carni che sono state trattate soltanto con  il  freddo,  le
quali restano disciplinate dalle norme di cui alla lettera c); 
    b) i prodotti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1
marzo 1992, n. 227.