Art. 3. Prescrizioni e divieti 1. I prodotti a base di carne, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, devono: a) essere preparati ed immagazzinati in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'art. 8; b) essere preparati con le carni di cui all'art. 2, lettera c); c) essere eventualmente preparati con le carni di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e quelle di cui all'art. 17, secondo comma del regolamento (recepimento direttiva 91/495/CEE), a condizione che siano state controllate conformemente al D.L. (recepimento direttiva 90/675/CEE), e preparate con le modalita' del presente decreto. I prodotti da esse ottenuti non devono essere sottoposti alla bollatura sanitaria di cui all'allegato B, capitolo VI e la loro immissione nel mercato e' sottoposta alle disposizioni nazionali vigenti. 2. Per la preparazione di prodotti a base di carne non possono essere utilizzate le carni dichiarate inidonee al consumo, ferma restando l'osservanza degli artt. del D.L. (recepimento direttiva 91/497). 3. Per la preparazione di prodotti a base di carne non possono inoltre essere impiegati: a) gli organi dell'apparato genitale maschile, ad esclusione dei testicoli; b) gli organi dell'apparato genitale femminile; c) gli organi dell'apparato urinario ad esclusione dei reni e della vescica; d) la cartilagine della laringe, della trachea e dei bronchi lobulari; e) gli occhi e le palpebre; f) il condotto auditivo esterno; g) i tessuti cornei; h) l'esofago, il gozzo e gli intestini dei volatili; i) la testa dei volatili, ad eccezione della cresta, delle orecchie, dei barbigli e della caruncola. 4. Con decreto del Ministro della sanita', in attuazione di direttive comunitarie possono essere apportate modifiche all'elenco di cui al comma 3. 5. I prodotti a base di carne non devono essere sottoposti a trattamento con radiazioni ionizzanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283.