Art. 3. 
                       Prescrizioni e divieti 
  1. I  prodotti  a  base  di  carne,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 4, devono: 
    a)  essere  preparati  ed  immagazzinati  in   uno   stabilimento
riconosciuto ai sensi dell'art. 8; 
    b) essere preparati con le carni di cui all'art. 2, lettera c); 
    c) essere eventualmente preparati con le carni di cui all'art. 25
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503,  e
quelle di cui all'art. 17, secondo comma del regolamento (recepimento
direttiva 91/495/CEE),  a  condizione  che  siano  state  controllate
conformemente al D.L. (recepimento direttiva 90/675/CEE), e preparate
con le modalita' del presente decreto. I prodotti  da  esse  ottenuti
non  devono  essere  sottoposti  alla  bollatura  sanitaria  di   cui
all'allegato B, capitolo VI e  la  loro  immissione  nel  mercato  e'
sottoposta alle disposizioni nazionali vigenti. 
  2. Per la preparazione di prodotti a  base  di  carne  non  possono
essere utilizzate le carni  dichiarate  inidonee  al  consumo,  ferma
restando l'osservanza degli artt.  del  D.L.  (recepimento  direttiva
91/497). 
  3. Per la preparazione di prodotti a  base  di  carne  non  possono
inoltre essere impiegati: 
    a) gli organi dell'apparato genitale maschile, ad esclusione  dei
testicoli; 
    b) gli organi dell'apparato genitale femminile; 
    c) gli organi dell'apparato urinario ad  esclusione  dei  reni  e
della vescica; 
    d) la cartilagine della laringe,  della  trachea  e  dei  bronchi
lobulari; 
    e) gli occhi e le palpebre; 
    f) il condotto auditivo esterno; 
    g) i tessuti cornei; 
    h) l'esofago, il gozzo e gli intestini dei volatili; 
    i) la testa  dei  volatili,  ad  eccezione  della  cresta,  delle
orecchie, dei barbigli e della caruncola. 
  4. Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  in  attuazione  di
direttive comunitarie possono essere apportate  modifiche  all'elenco
di cui al comma 3. 
  5. I prodotti a base  di  carne  non  devono  essere  sottoposti  a
trattamento con radiazioni ionizzanti, fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283.