Art. 4. 
                    Produzione e confezionamento 
  1. I prodotti a base di carne devono: 
    a) essere preparati conformemente all'allegato B,  capitolo  III;
inoltre  i  prodotti  pastorizzati  o  sterilizzati   in   recipienti
ermeticamente chiusi  ed  i  piatti  cucinati  devono  soddisfare  ai
requisiti di cui all'allegato B, capitolo VIII e capitolo IX; 
    b) essere sottoposti all'autocontrollo di cui all'art.  7  ed  al
controllo di cui all'allegato B, capitolo lV; 
    c) soddisfare se necessario, ai  requisiti  di  cui  all'art.  7,
comma 2; 
    d) essere confezionati,  imballati  o  etichettati  conformemente
all'allegato B, capitolo V, in loco o in  centri  di  confezionamento
autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n.  283,  ovvero  in
quelli di cui all'art. 17, comma 1, lettera a); 
    e) essere manipolati, immagazzinati e  trasportati  conformemente
alle disposizioni di cui all'allegato B, capitolo VII; 
    f) essere muniti di un bollo sanitario conforme  all'allegato  B,
capitolo VI o di un bollo le cui caratteristiche  sono  definite,  in
attuazione di direttive comunitarie con decreto  del  Ministro  della
sanita',   se   le   carni    utilizzate    sono    riservate    alla
commercializzazione in ambito locale; tuttavia,  i  prodotti  possono
essere privi  del  bollo  nel  caso  in  cui  la  materia  prima  sia
commercializzata con il bollo sanitario nazionale. 
  2. La stampa o la ristampa dei bolli di cui alla lettera f) o delle
etichette riportanti i bolli,  sono  effettuate  sotto  il  controllo
dell'autorita' competente. 
  3. Gli altri prodotti di origine animale devono: 
    a) essere preparati  nel  rispetto  delle  condizioni  specifiche
previste dall'allegato C; 
    b) essere sottoposti all'autocontrollo di cui all'art.  7  ed  al
controllo conformemente all'allegato B, capitolo IV; 
    c) essere preparati in  stabilimenti  riconosciuti  conformemente
all'art. 8, per i quali sussistano i requisiti previsti dall'allegato
A e controllati conformemente all'art. 12; 
    d) essere accompagnati durante  il  trasporto  dal  documento  di
accompagnamento commerciale di cui all'art. 5, comma 4.