Art. 5. Documentazione di accompagnamento 1. I prodotti a base di carne durante il trasporto verso gli altri Stati membri devono essere accompagnati, fino al 30 giugno 1993, da un certificato sanitario rilasciato al momento del carico conformemente al modello di cui all'allegato D, costituito da un unico foglio e redatto almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo di destinazione. 2. Il certificato sanitario di cui al comma 1 non e' richiesto per i prodotti a base di carne confezionati in recipienti ermeticamente chiusi e sottoposti ad un trattamento di cui all'allegato B, capitolo VIII, punto B), lettera a), che riportino in modo indelebile il bollo sanitario. 3. Il certificato sanitario di cui al comma 1 e' obbligatorio, anche dopo il 30 giugno 1993, per i prodotti: a) ottenuti con carni provenienti da un macello situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni di polizia veterinaria; b) ottenuti con carni di cui al D.L. (cfr. art. 6 della direttiva 91/497); c) destinati ad altro Stato membro, con transito attraverso un paese terzo in un mezzo di trasporto sigillato. 4. A decorrere dal 1 luglio 1993, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale durante il trasporto devono essere accompagnati da un documento di accompagnamento commerciale recante, oltre alle indicazioni previste dall'allegato B, capitolo Vl, punto 4, anche gli estremi di identificazione della Unita' sanitaria locale competente a vigilare sullo stabilimento di provenienza. Tale documento deve essere conservato dal destinatario per un periodo minimo di un anno a decorrere dal rilascio e mantenuto a disposizione della competente autorita' locale del luogo di destinazione, e comunque in conformita' a quanto previsto dal D.L. (recepimento direttiva controlli vet 89/662).