Art. 5. 
                  Documentazione di accompagnamento 
  1. I prodotti a base di carne durante il trasporto verso gli  altri
Stati membri devono essere accompagnati, fino al 30 giugno  1993,  da
un  certificato  sanitario   rilasciato   al   momento   del   carico
conformemente al modello di cui  all'allegato  D,  costituito  da  un
unico foglio e redatto almeno nella lingua o nelle  lingue  ufficiali
del luogo di destinazione. 
  2. Il certificato sanitario di cui al comma 1 non e' richiesto  per
i prodotti a base di carne confezionati in  recipienti  ermeticamente
chiusi e sottoposti ad un trattamento di cui all'allegato B, capitolo
VIII, punto B), lettera a), che riportino in modo indelebile il bollo
sanitario. 
  3. Il certificato sanitario di cui  al  comma  1  e'  obbligatorio,
anche dopo il 30 giugno 1993, per i prodotti: 
    a) ottenuti con carni provenienti da un macello  situato  in  una
regione o in una zona soggetta a restrizioni di polizia veterinaria; 
    b) ottenuti con carni di cui al D.L. (cfr. art. 6 della direttiva
91/497); 
    c) destinati ad altro Stato membro, con  transito  attraverso  un
paese terzo in un mezzo di trasporto sigillato. 
  4. A decorrere dal 1 luglio 1993, i prodotti a base di carne e gli 
altri prodotti di origine animale durante il trasporto devono  essere
accompagnati da un documento di accompagnamento commerciale  recante,
oltre alle indicazioni previste dall'allegato B, capitolo  Vl,  punto
4, anche gli estremi di identificazione della Unita' sanitaria locale
competente  a  vigilare  sullo  stabilimento  di  provenienza.   Tale
documento deve essere conservato  dal  destinatario  per  un  periodo
minimo di un anno a decorrere dal rilascio e mantenuto a disposizione
della competente  autorita'  locale  del  luogo  di  destinazione,  e
comunque in conformita'  a  quanto  previsto  dal  D.L.  (recepimento
direttiva controlli vet 89/662).