Art. 6. 
                         P r o d u z i o n e 
  1. I prodotti a base di carne devono: 
    a)  essere  preparati  mediante  procedimenti  di  riscaldamento,
salatura in profondita', marinatura o essiccazione; 
    b) essere eventualmente ottenuti con un prodotto a base di  carne
o una preparazione di carne. 
  2. I procedimenti di cui  alla  lettera  a)  possono  anche  essere
combinati con l'affumicatura o con  la  stagionatura,  in  condizioni
microclimatiche particolari ed essere  associati  a  taluni  additivi
tecnologici  di   salatura   in   profondita',   conformemente   alle
prescrizioni previste dai decreti di cui agli artt. 5, lettera  g)  e
22 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 
  3. I prodotti a base di carne possono  essere  associati  ad  altri
prodotti alimentari ed a condimenti; 
  4. Sino alla scadenza delle deroghe previste dal D.L.  (recepimento
direttiva 91/498/CEE del 29 luglio 1991), i locali, gli  utensili  ed
il materiale impiegati per  l'elaborazione  di  prodotti  a  base  di
carne, ottenuti da carne o con carne munita del bollo  sanitario  CEE
possono essere utilizzati per la produzione di  prodotti  a  base  di
carne, ottenuti da carne o con carne non munita del  bollo  suddetto.
L'autorita' di cui all'art. 12 prescrive tutte le precauzioni atte  a
garantire la identificazione  nonche'  la  separazione  dei  prodotti
ottenuti a partire da carni munite del bollo CEE, da quelli  ottenuti
con carni prive di tale bollo. Qualora non  sia  possibile  applicare
tali precauzioni, la medesima autorita' ne da' comunicazione  scritta
con le specifiche motivazioni. 
  5.  I  prodotti  a  base  di  carne  diversi  da   quelli   bollati
conformemente all'allegato B, capitolo Vl, non possono essere spediti
nel territorio di un altro Stato membro e la loro commercializzazione
nazionale o locale deve essere rigorosamente controllata.