Art. 8. 
Procedura di riconoscimento di stabilimenti per la produzione di 
   prodotti a base  di  carne  e  degli  altri  prodotti  di  origine
animale. 
 1.  Il  Ministro   della   sanita'   riconosce   l'idoneita'   degli
stabilimenti di cui all'art. 2, lettera q), attribuendo un numero  di
riconoscimento a ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale. 
  2. Il riconoscimento di idoneita'  sostituisce  solo  ai  fini  del
presente decreto l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30
aprile l962, n. 283. 
  3. Al fine del  riconoscimento  di  idoneita',  il  titolare  dello
stabilimento di cui all'art. 2,  lettera  q)  presenta  al  Ministero
della sanita' un'istanza corredata dalla documentazione relativa alla
sussistenza dei  requisiti  strutturali  e  funzionali  previsti  dal
presente decreto,  unitamente  al  parere  della  U.S.L.  comprovante
l'idoneita' tecnica dello  stabilimento  ad  avviare  la  produzione;
copia dell'istanza viene inviata per conoscenza alla Regione  o  alla
Provincia Autonoma interessata. 
  4. ll Ministero della sanita', con  la  collaborazione  di  esperti
dell'Istituto  Superiore  di  Sanita',  entro  novanta  giorni  dalla
ricezione  della  documentazione  di  cui  al  comma  3,  effettua  i
necessari accertamenti. 
  5.  Al  completamento  dell'istruttoria,  e  comunque   non   oltre
centottanta giorni dalla ricezione dell'istanza,  il  Ministro  della
sanita' provvede con proprio decreto al rilascio  del  riconoscimento
CEE o al diniego del medesimo. 
  6. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del  decreto  di
cui al comma 5, l'istanza si intende respinta. 
  7. L'unita' sanitaria locale  sottopone  gli  stabilimenti  di  cui
all'art. 2, lettera  q),  a  regolari  controlli  per  verificare  la
permanenza dei requisiti in base ai quali  gli  impianti  sono  stati
riconosciuti idonei. 
  8.   Il   Ministero   della   sanita'   procede   annualmente,   in
collaborazione con le Regioni e le UU.SS.LL., all'effettuazione di un
programma nazionale  di  ispezione  a  sondaggio  degli  stabilimenti
riconosciuti idonei, ai fini anche dell'armonizzazione  delle  proce-
dure ispettive e dei criteri di valutazione adottati. 
  9. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto, il Ministro della sanita' indica con  proprio  provvedimento
la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 3. 
  10. Se uno stabilimento inizia ad esercitare una attivita'  diversa
da quella per la quale  esso  ha  ottenuto  il  riconoscimento,  deve
presentare nuova istanza ai sensi del presente articolo. 
  11. Con decreto del Ministro della sanita' da  adottarsi  ai  sensi
dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  defi-
nite le tipologie di attivita'  per  le  quali  viene  rilasciato  il
riconoscimento CEE. 
12. Il Ministero della sanita' invia  copia  dell'elenco  di  cui  al
comma 1 e di ogni sua  modifica  agli  altri  Stati  membri  ed  alla
Commissione delle  Comunita'  Europee,  elencando  separatamente  gli
stabilimenti  dotati  delle  installazioni  adatte  a  garantire   il
trattamento di cui al punto 5-bis del capitolo II dell'allegato C al 
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.