Art. 9. 
              Requisiti strutturali degli stabilimenti 
  1. Ai fini del riconoscimento delle condizioni  di  idoneita',  gli
stabilimenti per la produzione di prodotti  a  base  di  carne,  sono
distinti in: 
    a)  stabilimenti  aventi  struttura  e  capacita'  di  produzione
industriale; 
    b) stabilimenti non aventi struttura e  capacita'  di  produzione
industriale. 
  2. Gli  stabilimenti  di  cui  al  comma  1,  lettera  b)  sono  da
individuare in base alla quantita' di materia prima  carnea  lavorata
in un anno, nel limite massimo di  500  tonnellate;  tale  limite  e'
ridotto del 50% per gli stabilimenti destinati  alla  lavorazione  di
paste farcite con carne, piatti cucinati, preparazioni  gastronomiche
e simili in cui la materia prima carnea costituisca semplicemente  un
ingrediente e non la componente essenziale del prodotto. 
  3. Gli stabilimenti di cui al comma 1, lettera a), devono essere in
possesso dei requisiti  strutturali  e  funzionali  prescritti  dagli
allegati A e B. 
  4. Gli stabilimenti di cui al comma 1, lettera b), devono essere in
possesso dei requisiti  strutturali  e  funzionali  prescritti  dagli
allegati A e B. 
  5. Per gli stabilimenti di cui al comma 4 si puo'  prescindere  dal
possesso dei requisiti previsti dall'allegato A, capitolo I, punto 2,
lettera g), solo  per  la  parte  relativa  al  comando  manuale  dei
rubinetti, punto 3 e punto 11 e  dell'allegato  B,  capitolo  I,  nei
limiti in cui venga assicurato il rispetto delle norme  regolamentari
prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,
n. 327. 
 6. I requisiti degli stabilimenti di cui  al  comma  1,  lettera  b)
devono comunque assicurare la separazione funzionale delle  attivita'
di   lavorazione,   eventualmente    attraverso    idonee    tecniche
impiantistiche o adeguati criteri di separazione delle operazioni  di
preparazione, confezionamento, imballaggio  e  deposito  che  possono
comportare rischi microbiologici. 
  7. Il numero di riconoscimento CEE di cui all'art. 8, comma 1  puo'
essere assegnato a stabilimenti per la  preparazione  di  prodotti  a
base di carne in possesso dei requisiti strutturali e  funzionali  di
cui ai commi 4 e 5, annessi a macelli o laboratori di sezionamento di
cui al D.L. (art. 4, paragrafi  1  e  2  e  art.  13,  secondo  comma
direttiva 91/497/CEE). 
  8. Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  in  attuazione  di
direttive comunitarie, vengono modificate le caratteristiche  di  cui
al comma 2.