Art. 9. Requisiti strutturali degli stabilimenti 1. Ai fini del riconoscimento delle condizioni di idoneita', gli stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne, sono distinti in: a) stabilimenti aventi struttura e capacita' di produzione industriale; b) stabilimenti non aventi struttura e capacita' di produzione industriale. 2. Gli stabilimenti di cui al comma 1, lettera b) sono da individuare in base alla quantita' di materia prima carnea lavorata in un anno, nel limite massimo di 500 tonnellate; tale limite e' ridotto del 50% per gli stabilimenti destinati alla lavorazione di paste farcite con carne, piatti cucinati, preparazioni gastronomiche e simili in cui la materia prima carnea costituisca semplicemente un ingrediente e non la componente essenziale del prodotto. 3. Gli stabilimenti di cui al comma 1, lettera a), devono essere in possesso dei requisiti strutturali e funzionali prescritti dagli allegati A e B. 4. Gli stabilimenti di cui al comma 1, lettera b), devono essere in possesso dei requisiti strutturali e funzionali prescritti dagli allegati A e B. 5. Per gli stabilimenti di cui al comma 4 si puo' prescindere dal possesso dei requisiti previsti dall'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera g), solo per la parte relativa al comando manuale dei rubinetti, punto 3 e punto 11 e dell'allegato B, capitolo I, nei limiti in cui venga assicurato il rispetto delle norme regolamentari prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. 6. I requisiti degli stabilimenti di cui al comma 1, lettera b) devono comunque assicurare la separazione funzionale delle attivita' di lavorazione, eventualmente attraverso idonee tecniche impiantistiche o adeguati criteri di separazione delle operazioni di preparazione, confezionamento, imballaggio e deposito che possono comportare rischi microbiologici. 7. Il numero di riconoscimento CEE di cui all'art. 8, comma 1 puo' essere assegnato a stabilimenti per la preparazione di prodotti a base di carne in possesso dei requisiti strutturali e funzionali di cui ai commi 4 e 5, annessi a macelli o laboratori di sezionamento di cui al D.L. (art. 4, paragrafi 1 e 2 e art. 13, secondo comma direttiva 91/497/CEE). 8. Con decreto del Ministro della sanita', in attuazione di direttive comunitarie, vengono modificate le caratteristiche di cui al comma 2.