Art. 10 
                      Depositari di medicinali 
  1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell'art.  7,
comma 1, disciplinano, per quanto applicabili, anche  l'attivita'  di
coloro che detengono, per la successiva distribuzione, medicinali per
uso umano sulla  base  di  contratti  di  deposito  stipulati  con  i
titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti
o con loro rappresentanti.