Art. 10 Depositari di medicinali 1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell'art. 7, comma 1, disciplinano, per quanto applicabili, anche l'attivita' di coloro che detengono, per la successiva distribuzione, medicinali per uso umano sulla base di contratti di deposito stipulati con i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti o con loro rappresentanti.