Art. 11. Ispezioni del Ministero della sanita' 1. Ferme restando le competenze affidate dal presente decreto alle Regioni e alle Province autonome, il Ministero della sanita' puo' effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso i magazzini e le altre sedi in cui vengono conservati medicinali, per accertamenti attinenti a profili di propria competenza. 2. Su richiesta del Ministero della sanita' le ispezioni di cui al comma 1 possono essere effettuate dalle Regioni e dalle Province autonome.