Art. 11. 
                Ispezioni del Ministero della sanita' 
  1. Ferme restando le competenze affidate dal presente decreto  alle
Regioni e alle Province autonome, il  Ministero  della  sanita'  puo'
effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso  i  magazzini  e  le
altre sedi in cui vengono  conservati  medicinali,  per  accertamenti
attinenti a profili di propria competenza. 
  2. Su richiesta del Ministero della sanita' le ispezioni di cui  al
comma 1 possono essere effettuate  dalle  Regioni  e  dalle  Province
autonome.