Art. 14. 
                    Commercio dei gas medicinali 
  1.  I  gas  medicinali   non   sono   soggetti   all'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  prevista  dall'art.  8   del   decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. l78. 
  2. I recipienti dei gas medicinali  devono  essere  etichettati  in
conformita' di quanto previsto dalla  Farmacopea  Ufficiale  e  dalle
disposizioni   relative   alla   classificazione,   imballaggio    ed
etichettatura di sostanze e preparati pericolosi. 
  3. La distribuzione all'ingrosso dei gas medicinali e' disciplinata
dalle disposizioni del presente decreto, per quanto applicabili. 
  4. In deroga al disposto dell'art.  3,  comma  1,  lettera  b),  il
direttore tecnico del magazzino di distribuzione all'ingrosso di  gas
medicinali  e'  scelto  fra  persone  che   abbiano   un'approfondita
conoscenza delle norme e della prassi  di  corretta  conservazione  e
distribuzione dei gas  medicinali,  con  una  esperienza  pratica  di
almeno due anni in uno stabilimento di produzione o in  un  magazzino
all'ingrosso. 
  5. Le bombole di ossigeno possono essere  fornite  direttamente  al
domicilio  dei  pazienti,  alle  condizioni  stabilite  dalle   leggi
regionali.