Art. 14. Commercio dei gas medicinali 1. I gas medicinali non sono soggetti all'autorizzazione all'immissione in commercio prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. l78. 2. I recipienti dei gas medicinali devono essere etichettati in conformita' di quanto previsto dalla Farmacopea Ufficiale e dalle disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi. 3. La distribuzione all'ingrosso dei gas medicinali e' disciplinata dalle disposizioni del presente decreto, per quanto applicabili. 4. In deroga al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera b), il direttore tecnico del magazzino di distribuzione all'ingrosso di gas medicinali e' scelto fra persone che abbiano un'approfondita conoscenza delle norme e della prassi di corretta conservazione e distribuzione dei gas medicinali, con una esperienza pratica di almeno due anni in uno stabilimento di produzione o in un magazzino all'ingrosso. 5. Le bombole di ossigeno possono essere fornite direttamente al domicilio dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle leggi regionali.