Art. 16. 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 1. E'  abrogato  l'art.  188-bis  del  T.U.  delle  leggi  sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla
legge 1 maggio 1941, n. 422. 
  2. Coloro che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
svolgano le attivita' disciplinate dallo  stesso  in  conformita'  di
quanto previsto dal richiamato art. 188- bis  del  T.U.  delle  leggi
sanitarie,  possono  continuare   le   medesime   attivita'   purche'
presentino, entro  sei  mesi  dalla  data  predetta,  la  domanda  di
autorizzazione prevista dall'art. 2. 
  3. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno  del  quarto
mese successivo a  quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992 
                              SCALFARO 
                                   AMATO, Presidente del Consiglio 
                                   COSTA, Ministro per il 
                                   coordinamento delle politiche 
                                   comunitarie 
                                   COLOMBO, Ministro degli affari 
                                   esteri 
                                   MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                   giustizia 
                                   BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI