Art. 2. 
    Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali 
 
  1. La distribuzione all'ingrosso dei medicinali per  uso  umano  e'
subordinata al possesso di un'autorizzazione della  Regione  o  della
provincia autonoma. 
  2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  non  e'  richiesta  se
l'interessato e'  in  possesso  dell'autorizzazione  alla  produzione
prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.  178,
a condizione che la  distribuzione  all'ingrosso  sia  limitata  alle
materie prime farmacologicamente attive, alle specialita'  medicinali
e agli altri medicinali oggetto di tale autorizzazione.