Art. 2. Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali 1. La distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano e' subordinata al possesso di un'autorizzazione della Regione o della provincia autonoma. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non e' richiesta se l'interessato e' in possesso dell'autorizzazione alla produzione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, a condizione che la distribuzione all'ingrosso sia limitata alle materie prime farmacologicamente attive, alle specialita' medicinali e agli altri medicinali oggetto di tale autorizzazione.