Art. 3. Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione 1. Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve soddisfare le condizioni seguenti: a) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali; b) disporre di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; c) impegnarsi a rispettare gli obblighi cui e' soggetto a norma dell'art. 6. 2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 deve svolgere la propria attivita' a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione per almeno quattro ore giornaliere. 3. La responsabilita' di piu' magazzini appartenenti allo stesso titolare puo' essere affidata a una stessa persona, purche' l'attivita' da questa svolta in ciascun magazzino abbia la durata minima prevista dal comma 2.