Art. 3. 
      Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione 
  1. Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve soddisfare le
condizioni seguenti: 
    a) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei,
sufficienti  a  garantire  una  buona  conservazione  e   una   buona
distribuzione dei medicinali; 
    b) disporre di una persona responsabile, in possesso del  diploma
di laurea in  farmacia  o  in  chimica  o  in  chimica  e  tecnologia
farmaceutiche o in  chimica  industriale,  che  non  abbia  riportato
condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; 
    c) impegnarsi a rispettare gli obblighi cui e' soggetto  a  norma
dell'art. 6. 
  2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1  deve
svolgere la propria attivita' a  carattere  continuativo  nella  sede
indicata nell'autorizzazione per almeno quattro ore giornaliere. 
  3. La responsabilita' di piu' magazzini  appartenenti  allo  stesso
titolare  puo'  essere  affidata  a  una  stessa   persona,   purche'
l'attivita' da questa svolta in ciascun  magazzino  abbia  la  durata
minima prevista dal comma 2.