Art. 5 
                     Procedura di autorizzazione 
 
  1. Entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di
autorizzazione,  l'autorita'  competente   comunica   all'interessato
l'esito della stessa. Se i dati  forniti  dall'interessato  non  sono
sufficienti  a  dimostrare  il  rispetto  delle  condizioni  previste
dall'art. 3,  la  stessa  autorita'  puo'  richiedere  le  necessarie
integrazioni; in tal caso il termine di  novanta  giorni  e'  sospeso
fino alla presentazione dei dati complementari richiesti. 
  2. L'autorizzazione, da rilasciarsi previa ispezione del magazzino,
deve specificare: 
a) la sede del magazzino; 
b) le generalita' della persona responsabile, ai sensi dell'art. 3; 
c) i medicinali o il tipo di medicinali che  possono  essere  oggetto
   dell'attivita' di distribuzione all'ingrosso,  in  relazione  alle
   attrezzature di cui dispone il magazzino; 
d) il territorio geografico entro il quale il grossista ha dichiarato
   di essere in grado di operare nel rispetto del disposto del  comma
   2 dell'art. 7. 
  3. Contemporaneamente alla  notifica  all'interessato,  l'autorita'
competente provvede ad inviare copia dell'autorizzazione al Ministero
della sanita'. 
  4. In caso di diniego dell'autorizzazione, che deve essere in  ogni
caso motivato, sono comunicati agli interessati i  mezzi  di  ricorso
previsti dalla legislazione in vigore  e  il  termine  entro  cui  il
ricorso deve essere proposto.