Art. 7. 
       Dotazioni minime di medicinali e fornitura dei prodotti 
  1. Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione  all'ingrosso
e' tenuto a detenere almeno: 
    a) i prodotti di cui alla  tabella  2  allegata  alla  Farmacopea
Ufficiale della Repubblica italiana; 
    b) il 90% delle specialita' medicinali in commercio; 
    c) almeno un medicinale preconfezionato prodotto  industrialmente
per ciascuna delle formulazioni  comprese  nel  formulario  nazionale
della Farmacopea Ufficiale che risultino in commercio. 
  2.  La  fornitura  agli  interessati  dei  medicinali  di  cui   il
distributore e' provvisto deve avvenire con la massima  sollecitudine
e, comunque, entro le 12 ore lavorative  successive  alla  richiesta,
nell'ambito territoriale indicato nella dichiarazione di cui all'art. 
5, comma 2, lettera d). 
  3.  Per  ogni  operazione,  il   distributore   all'ingrosso   deve
consegnare al destinatario un documento da cui  risultino,  oltre  al
proprio nome e indirizzo: 
    a) la data; 
    b) la denominazione e la forma farmaceutica del medicinale; 
    c) il quantitativo fornito al destinatario; 
    d) il nome e l'indirizzo del destinatario.