Art. 8. Disposizioni concernenti medicinali particolari 1. I radiofarmaci possono essere ceduti da produttori e grossisti soltanto a grossisti, a Istituti universitari o a reparti ospedalieri di medicina nucleare. 2. Ove medicinali immunologici o medicinali derivati dal sangue risultino prodotti e posti in commercio in quantita' insufficienti a soddisfare in modo ottimale le esigenze terapeutiche, il Ministro della sanita' puo' adottare disposizioni dirette ad assicurare la migliore utilizzazione dei quantitativi disponibili. 3. Restano ferme le disposizioni sul commercio all'ingrosso contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.