Art. 8. 
           Disposizioni concernenti medicinali particolari 
  1. I radiofarmaci possono essere ceduti da produttori  e  grossisti
soltanto a grossisti, a Istituti universitari o a reparti ospedalieri
di medicina nucleare. 
  2. Ove medicinali immunologici o  medicinali  derivati  dal  sangue
risultino prodotti e posti in commercio in quantita' insufficienti  a
soddisfare in modo ottimale le  esigenze  terapeutiche,  il  Ministro
della sanita' puo' adottare disposizioni  dirette  ad  assicurare  la
migliore utilizzazione dei quantitativi disponibili. 
  3.  Restano  ferme  le  disposizioni  sul  commercio   all'ingrosso
contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.