Art. 9. 
      Individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali 
  1. Le farmacie aperte al pubblico, le  farmacie  ospedaliere  e  le
altre strutture che detengono medicinali direttamente destinati  alla
utilizzazione sul paziente  devono  essere  in  grado  di  comunicare
sollecitamente alle autorita' competenti che ne facciano richiesta le
informazioni che consentano di individuare il canale di distribuzione
di ciascun medicinale.