Art. 9. Individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali 1. Le farmacie aperte al pubblico, le farmacie ospedaliere e le altre strutture che detengono medicinali direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente devono essere in grado di comunicare sollecitamente alle autorita' competenti che ne facciano richiesta le informazioni che consentano di individuare il canale di distribuzione di ciascun medicinale.